Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4628 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4628 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTERA ANGELO N. IL 04/07/1971
avverso la sentenza n. 3302/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TARANTO, del 29/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
1ette/s7rtite le conclusioni del PG Dott. e eitz, czzgro

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Uditi d’ ensor Avv.;

Data Udienza: 08/07/2014

Ritenuto in fatto

1.11 Tribunale di Taranto, giudice per l’udienza preliminare, con sentenza resa ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Martena Angelo, su richiesta delle parti, la pena
concordata per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, concernente sostanza stupefacente del
tipo hashísh, nonché per il reato di cui all’art. 624-625 c.p.

poiché il Tribunale non avrebbe valutato l’esistenza di elementi atti a consentire il
proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

Considerato in diritto

1.Deve considerarsi, preliminarmente, che, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del 12
febbraio 2014, viene in rilievo nel caso in esame, per il reato concernente la detenzione di
hashish, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti prevista dal DPR 309/1990, nel testo
antecedente alle modifiche introdotte dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49, talché la pena per le
sostanze di cui alle tabelle II e IV dell’art. 14 risulta compresa tra il minimo di due anni ed il
massimo di sei anni di reclusione, laddove il testo oggetto della declaratoria d’incostituzionalità
stabiliva un più grave trattamento sanzionatorio, compreso tra un minimo di sei ed un
massimo di venti anni di reclusione, oltre la multa.

2.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché la
determinazione della pena per il reato in questione (anni tre di reclusione e C 12.000,00 di
multa, a seguito di diminuzione, per le attenuanti generiche e la diminuzione del rito, della
pena base di anni sei di reclusione e C 27.000 di multa) è stata effettuata sulla base di
parametri edittali venuti meno, talché oggi risulta illegale, così incidendo sulla stessa validità
dell’accordo intercorso tra le parti. Nella pronuncia di annullamento resta assorbito il motivo di
ricorso sub 1).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza im
di Taranto per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 1’8/7/2014.

dispone trasmettersi gli atti al Tribunale

2.L’imputato propone ricorso per cassazione. Deduce violazione di legge e vizio motivazionale

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