Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46274 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 46274 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da PADILLA NUNEZ Rosebelt Argenis, nato il 7-1-1983,

avverso

la sentenza n. 951 emessa il 29 marzo 2012 dalla Corte d’appello dell’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;

Data Udienza: 23/10/2013

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

§1.

Padilla Nunez Rosebelt ricorre contro la sentenza specificata

in epigrafe, che, accogliendo parzialmente l’appello proposto dal difensore, ridu-

309/1990 ad anni quattro e mesi uno di reclusione ed euro 19.000 di multa, e
denuncia anzitutto la nullità del giudizio d’appello e della relativa sentenza per
invalidità della notificazione eseguita con le modalità previste dall’art. 165 cod.
proc.pen. sull’erroneo presupposto ch’egli fosse latitante.

§2.

Dall’esame del fascicolo processuale risulta che la Corte

d’appello dell’Aquila, con ordinanza del 15 febbraio 2013, rilevato che la sentenza
contumaciale di primo grado era stata appellata dal difensore d’ufficio privo di
mandato ad hoc e che l’imputato non aveva avuto conoscenza del processo, ha
disposto – a norma dell’art. 175, comma 2, cod.proc.pen. – la restituzione dello
stesso nel termine per proporre appello.
Tale provvedimento ha determinato l’inammissibilità del ricorso per
cassazione, perché l’imputato, esercitando la facoltà, riconosciutagli dalla legge,
di chiedere e ottenere la celebrazione di un nuovo giudizio d’appello, ha perso
l’interesse a coltivare l’impugnazione avverso la sentenza che la sua stessa richiesta ha caducato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.

P. Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 23 ottobre 2013.

ceva la pena inflitta per concorso nel reato previsto ‘dall’art. 73 d.P.R. n.

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