Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46272 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 46272 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da GRAZIOSO Alfio, nato il 17.10.1982,

avverso

l’ordinanza emessa il 21 maggio 2013 dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carlo
Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 23/10/2013

CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza del 21 maggio 2013 il Tribunale di Catania,in funzione
di giudice del riesame, confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini

plina sugli stupefacenti e sulle armi, la misura cautelare della custodia in carcere.
Contro detta ordinanza l’indagato propone ricorso per cassazione e
denuncia vizio di motivazione, assumendo che non sarebbero stati indicati i gravi
indizi di colpevolezza e che le esigenze cautelari non sarebbero così gravi da richiedere la custodia in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, perche la gentmaza-4mpugnata
contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, indicando gli elementi di indagine da cui ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo concreto di reiterazione del
reato.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché, nel lamentare difetto di motivazione, non siconfrontano con le
argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione né illustrano le
concrete ragioni che avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli
artt. 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla

-9-

preliminari aveva applicato a GRAZIOZO Alfio, indagato per violazioni della disci-

Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alí’art. 94, comma 1 ter,
disp.att. cod.proc.pen.

Così deciso il 23 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA