Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46272 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46272 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARDAVACCARO ONOFRIO N. IL 30/04/1956
USAI GIOVANNI N. IL 02/10/1990
avverso la sentenza n. 1681/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
12/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 22/10/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
GUARDAVACCARO ONOFRIO e USAI GIOVANNI sono stati ritenuti responsabili
del delitto di furto in abitazione, aggravato ex artt. 625, n. 2 e 61, n. 7, cod.
pen., e condannati alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati:

GUARDAVACCARO ONOFRIO, con atto del difensore, avv. Gaetano

mancata esclusione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità,
ex art. 61, n. 7, cod. pen., poiché erroneamente è stato cumulato il valore dei
beni di tre diverse persone offese residenti in tre diverse abitazione, nonché
erronea applicazione dell’articolo 69 cod. pen., poiché la doglianza riguardante
l’aggravante è giudicata irrilevante in considerazione della ricorrenza di altra
aggravante e dunque non incidente sul giudizio di bilanciamento; l’imputato
censura altresì la pena come eccessiva, poiché sensibilmente più alta nel minimo
edittale;
– USAI GIOVANNI, con atto sottoscritto personalmente, deduce violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova ed alla
ricorrenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, da
valutarsi oggettivamente; inoltre deduce violazione di legge in relazione al
giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, che dovevano essere
riconosciute come prevalenti sulle aggravanti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
– che la doglianza riguardante l’aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen. è
manifestamente infondata, poiché la motivazione della decisione valorizza non
solamente il valore intrinseco dei beni sottratti, come risultante dal capo di
imputazione (argenteria, preziosi, orologi, la somma di € 520 ed una banconota
di nazionalità irachena, un mazzo di chiavi ed una bicicletta), ma considera
correttamente anche il danno causato dall’estrazione del portone e della finestra
ed i costi necessari a porre riparo alla situazione di soqquadro generalizzato degli
appartamenti;
– che le valutazione riguardante le attenuanti generiche devono ritenersi
adeguate e non manifestamente illogica, né contraddittoria, poiché le generiche
sono state negate al GUARDAVACCARO in considerazione dei suoi precedenti
2

Sassanelli, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla

penali (decisivi anche ai fini della quantificazione alla pena) e riconosciute
all’USAI con giudizio di equivalenza in considerazione delle modalità non
occasionale del reato, sintomatiche di pericolosità criminale, anche per la
presenza di un complice recidivo specifico (motivo per il quale è stata negata
anche la sospensione condizionale della pena);
– che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte delle valutazioni
riguardanti il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche con
giudizio di bilanciamento delle stesse (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep.

238851) non sono sindacabile in sede di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, come nel caso di
specie, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra
parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice
prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod.
pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono
eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del
18/01/2011, Sermone, Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille in favore
delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015
Il consigliere estensore

ente

04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.

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