Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46271 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46271 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNARDO LUIGI N. IL 26/07/1979
avverso la sentenza n. 4109/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 22/10/2015

-a

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
BERNARDO LUIGI fu ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato in
abitazione e condannato, all’esito di rito abbreviato, alla pena di un anno,
quattro mesi di reclusione € 600 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Mariarosa Carisano, con il quale si deduce
carenza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità ed al ruolo
specifico svolto dall’imputato nel reato, poiché la Corte territoriale si limita a

approfondimenti richiesti in sede di appello;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a dedurre vizio di motivazione, senza articolare alcuna censura specifica
nei confronti della decisione impugnata e limitandosi a lamentare l’omesso
esame dei motivi di appello;
– che infatti il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di
appello, va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di
una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377
del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo,
Rv. 253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015
Il consigliere estensore

Il presiugh-

riproporre la motivazione del primo giudice, senza procedere agli

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