Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46270 del 22/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46270 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIOBANU ADRIAN N. IL 12/03/1969
ANDREI SILVIU N. IL 08/12/1973
FARCAS CLAUDIU N. IL 11/11/1978
avverso la sentenza n. 3887/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
19/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 22/10/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a CIOBANU ADRIAN, FARCAS CLAUDIU e ANDREI SILVIU,per il reato di
cui agli artt. 624-625 n. 2 cod. pen. la pena concordata con la pubblica accusa nella
misura di 3 mesi di reclusione ed C 200 di multa;
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli
succinta motivazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per genericità, in quanto i ricorrenti si
limitano a denunciare un vizio motivazionale, senza formulare alcuna censura
specifica nei confronti della decisione impugnata, in violazione dell’art. 591 cod.
proc. pen., comma primo, lett. c), che prescrive l’inammissibilità del ricorso,
richiamando tra gli altri l’art. 581 dello stesso codice, che indica il contenuto
necessario di ogni impugnazione (a. i capi o i punti della decisione ai quali si
riferisce l’impugnazione; b. le richieste; c. i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun imputato;
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015
Il consiglier estensore
Il presi nte
imputati, con atto sottoscritto personalmente, con il quale deducono vizio della