Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4627 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4627 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
D’ADAMO VINCENZO N. IL 21.12.1962
avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI BOLOGNA in data 03.02.2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale della Libertà di Bologna , decidendo
sull’appello proposto ex art. 310 c.p.p. nell’interesse di D’Adamo Vincenzo, indagato
per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 riferite a cessioni a svariati
acquirenti di sostanza stupefacente prevalentemente del tipo cocaina, confermava
l’ordinanza in data 15 gennaio 2014 con cui il GIP presso il Tribunale di Modena
aveva rigettato l’istanza volta ex art. 299 cod. proc. pen. alla declaratoria di
estinzione della misura custodiate carceraria -ininterrottamente in corso a far data
dal 18 settembre 2013 in capo ad esso ricorrente- per superamento del termine
trimestrale massimo di fase delle indagini preliminari, previa diversa qualificazione
dei reati ascrittigli nella nuova fattispecie autonoma di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.
n. 309/1990 come novellato dal DL n. 146 del 2013.
2. Avverso tale decisione ricorre il D’Adamo a mezzo del proprio difensore, censurando
l’impugnato provvedimento in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare il ricorrente
deduce che il significato delle intercettazioni telefoniche poste a base del
provvedimento restrittivo non sarebbe così pregnante come ritenuto in sede di
applicazione della misura cautelare, peraltro gradata con la concessione degli arresti
domiciliari in data 24 febbraio 2014
CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 20/05/2014

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

3. Il Tribunale del riesame di Bologna, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha
disatteso le deduzioni difensive dell’odierno ricorrente, dando conto del
convincimento così espresso, evidenziando l’impossibilità di una qualificazione dei
reati ascritti al D’Adamo ai sensi dell’art. 73 comma 5, sulla base di una pluralità di
indici costituiti dalla quantità, dalla frequenza e dalla professionalità delle cessioni e
degli acquisti, tali da far presumere in capo al D’Adamo – già gravato da un
precedente specifico- approvvigionamenti di carattere continuativo.
4. Il ricorso deve essere rigettato in quanto basato su doglianze che attengono
sostanzialmente ad apprezzamenti di merito, ai limiti della inammissibilità, e tendono
per lo più ad una rivalutazione delle risultanze non consentita nel giudizio di
legittimità. In particolare va ricordato che in tema di intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni, l’ interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,
anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento
del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta
logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n.
46301 del 30/10/2013, Rv. 258164
Giova peraltro sottolineare che nel procedimento incidentale “de libertate”, una volta
accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è
consentito alla Corte di Cassazione prendere in considerazione, sotto il profilo del
vizio di motivazione, la diversa valutazione delle risultanze prospettata dal ricorrente,
essendo rilevabili, in sede di giudizio di legittimità, esclusivamente quei vizi
argomentativi che siano tali da incidere sui requisiti minimi di esistenza e di logicità
del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della
decisione (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, N. 6383/98, RV. 209787, e Sez. 1, N.
1083/98, RV. 210019). Nella concreta fattispecie il Tribunale del riesame ha
specificamente indicato le ragioni – sopra ricordate e da intendersi qui richiamate poste a base del rigetto dell’appello, ricordando altresì come non si era verificata
alcuna disparità di trattamento con riferimento alla posizione di altri coindagati cui
era stata riconosciuta la invocata derubricazione solo in ragione della specificità della
loro posizione.
5. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

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