Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46269 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46269 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Messina
avverso

l’ordinanza emessa il 23 maggio 2012 dal Tribunale di Messina nei confronti di
CAMPANELLA Giovanni, nato il 23.06.1960;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carlo
Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 23/10/2013

CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza del 23 maggio 2012 il Tribunale di Messina, rigettando
l’appello del pubblico ministero, confermava l’ordinanza con cui il giudice per le

diale avanzata nei confronti di CAMPANELLA Giovanni, indagato per concorso nel
delitto di cui all’art. 630 cod.pen. Osservava il Tribunale: che la persona offesa
dal reato (Quattrocchi) era scarsamente attendibile, perché non aveva chiarito la
natura dei rapporti che la legavano agli autori del reato; che Phoata Ioan, giudicato colpevole del reato in questione, aveva reso ampia confessione e indicato i
nomi dei complici, escludendo però che l’indagato avesse partecipato al fatto;
che la descrizione fisica resa da Quattrocchi per l’identificazione dell’indagato non
corrispondeva alla sua persona; che anche in altro procedimento in cui Quattrocchi figurava come vittima del reato di usura, i giudici avevano ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni.
Avverso detta ordinanza il pubblico ministero ricorre per cassazione e
denuncia mancanza di motivazione, censurando come illogiche le valutazioni
compiute dal Tribunale in ordine alla credibilità della persona offesa e alle altre
emergenze processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Si rammenta che la denuncia del vizio di motivazione non conferisce
al giudice di legittimità il potere di riesaminare la vicenda processuale, ma gli attribuisce solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito. Pertanto la verifica che la
Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione di
una decisione giudiziale non può essere confusa con una rinnovata valutazione
delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito.
Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle fonti di
prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le
scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con un’esauriente analisi
-2-

indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione della misura custo-

delle risultanze probatorie, si sottraggono al sindacato di legittimità (Cass., Sez.
U., n. 2110 del 23.2.1996, Fachini, rv 203767).
Nel caso concreto le censure sollevate dal ricorrente, lungi dall’evidenziare i pretesi vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propongono una diversa valutazione dei risultati degli atti di indagine, sollecitando

Pertanto il ricorso, basato su motivi non consentiti, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 23 ottobre 2013.

un sindacato di merito che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.

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