Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46268 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46268 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da BITETTO Francesco

avverso

l’ordinanza emessa il 19 dicembre 2012 dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Bari nel procedimento a carico di CAFAGNA Cosimo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 23/10/2013

CONSIDERATO IN FATTO

BITETTO Francesco, qualificandosi persona offesa dal reato, ricorre
contro l’ordinanza specificata in epigrafe che, all’esito di udienza camerale, ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti di Cafagna Cosimo

della decisione, assumendo che il giudice non avrebbe dato adeguata spiegazione delle ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere le richieste formulate nell’atto di opposizione e ha invece disposto l’archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Anche in materia di archiviazione vige la regola generale dettata dall’art. 568, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui “la legge stabilisce i casi nei
quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina i
mezzi con cui possono essere impugnati”.
Orbene avverso il provvedimento di archiviazione, per il combinato disposto degli artt. 127, comma 5, e 409, comma 6, cod.proc.pen. è ammesso il
ricorso per cassazione nel solo caso – qui non ricorrente – in cui la persona offesa dal reato non sia stata posta in grado di esercitare la facoltà riconosciutale
dalla legge di intervenire in camera di consiglio. Pertanto, allorché le sia stato
garantito il contraddittorio con la partecipazione all’udienza in camera di consiglio, la persona offesa dal reato non ha un mezzo di impugnazione per fare valere violazioni di legge o vizi di motivazione inerenti all’ordinanza di archiviazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile a norma dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

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e altri per i reati previsti dagli artt. 373 e 644 cod.pen., e denuncia l’abnormità

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2013.

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