Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46259 del 22/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46259 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRIMALDI MICHELE N. IL 14/06/1982
avverso la sentenza n. 180/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 15/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 22/10/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
GRIMALDI MICHELE è stato condannato per furto aggravato e condannato alla
pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
personalmente, deducendo carenza di motivazione, per l’omesso esame delle
doglianze proposte con l’atto d’appello in punto di responsabilità e di
determinazione della pena;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a lamentare carenza di motivazione, laddove invece il riconoscimento della
responsabilità è fondato sulle dichiarazioni delle persone offese rese in fase
investigativa ed acquisite ai sensi dell’art. 500, comma 4, nonché su quelle dello
stesso imputato; quanto alla pena la motivazione evidenzia l’ininterrotta serie di
gravi, ravvicinati ed anche specifici precedenti penali dell’imputato, il quale ha
anche fruito di benefici di carattere speciale preventivo, evidentemente invano;
– che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015
Il consigliere estensore
Il presk ente
CONSIDERATO IN DIRITTO