Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46257 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46257 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZECCA ANTONELLO N. IL 17/12/1979
ZECCA ALESSANDRO N. IL 21/05/1963
DI MITRI COSIMO N. IL 25/02/1979
ZECCA SIMONE PASQUALE N. IL 22/03/1988
MARANGI ALESSANDRO N. IL 16/10/1975
avverso la sentenza n. 112/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 22/10/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
ZECCA ANTONELLO, ZECCA ALESSANDRO, DIMITRI COSIMO, ZECCA SIMONE
PASQUALE e MARANGI ALESSANDRO sono stati condannati alla pena di giustizia
per i reati come singolarmente affermati di violazione di domicilio nella forma
tentata e minaccia aggravata;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli

a)

ZECCA ANTONELLO, ZECCA ALESSANDRO, DIMITRI COSIMO e ZECCA

SIMONE PASQUALE, con atto del difensore, avv. Maria Letizia Serra, hanno
dedotto carenza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità,
per l’omesso esame dei motivi di appello, che vengono trascritti, con i quali si
era rilevata l’insussistenza del reato di violazione di domicilio, nonché si era
chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche;
b) MARANGI ALESSANDRO, con atto del difensore, avv. Angela Masini, ha
dedotto l’omessa notifica dell’avviso per l’udienza in Corte d’appello,
erroneamente notificato all’avvocato Maria Letizia Serra, con conseguente nullità
assoluta della stessa; violazione dell’articolo 81 cod. pen., poiché è applicato un
aumento di pena per un fatto del 30 agosto 2008 per il quale c’è stata
assoluzione; violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, che
poteva essere più mite in considerazione della minima partecipazione nella
vicenda;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso proposto dall’avv. Maria Letizia Serra è generico, poiché la
decisione impugnata (pagine 7-9) opera una articolata ricostruzione della
vicenda, proprio al fine di dare risposta alle deduzioni difensive, concludendo che
il Tribunale è stato fin troppo prudente nel qualificare in mero tentativo la
contestata violazione di domicilio, alla luce delle chiare indicazioni del teste
Basile, la cui deposizione è compiutamente analizzata; a fronte di tale
motivazione si limita a riproporre testualmente il relativo motivo di appello;
– che ancor più generica è la censura riguardante il diniego delle attenuanti
generiche, escluse in considerazione delle gravi modalità di realizzazione dei
reati (pagina 14 della sentenza), poiché non si indica alcuna ragione per cui i

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imputati ed in particolare:

giudici di merito avrebbero dovuto riconoscerle;

che il ricorso dell’avv. Angela Masini è manifestamente infondato, poiché

la notifica dell’avviso per l’udienza in appello è stata eseguita al codifensore avv.
Maria Letizia Serra, che aveva sottoscritto l’atto di appello in data 28 novembre
2008, sicchè l’omessa notifica al secondo difensore comportava una nullità a
regime intermedio la quale, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella
degli atti preliminari, doveva essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il
procedimento di primo grado dall’art. 180 cod. proc. pen., prima della

249184);

quanto al trattamento sanzionatorio, l’aumento di pena riguarda il delitto

di minaccia aggravata, contestato al capo A, commesso il 28 agosto 2007 e per il
quale non è intervenuta assoluzione, per cui l’indicazione del 20 agosto (e non
30 agosto, come sostenuto in ricorso) è frutto di un evidente errore materiale; il
ruolo marginale invocato ai fini di un più lieve trattamento sanzionatorio è poi
testualmente smentito a pagina 14 della sentenza, laddove si evidenzia il ruolo di
primissimo piano del Marangi in relazione ai fatti di cui al capo A;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille in favore
delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre luglio 2015
Il consigliere estensore

Il presid

deliberazione della sentenza (Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D’Aria, Rv.

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