Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46254 del 22/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46254 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUFFATTI CARLO N. IL 24/02/1968
avverso la sentenza n. 7039/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 22/10/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, MUFFATTI
CARLO fu ritenuto responsabile dei reati contestati e condannato alla pena di
otto mesi di reclusione C 206 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto del
difensore, avv. Giuseppe Romualdi, deducendo illogicità della motivazione con la
quale è stata rigettata la richiesta di conversione della pena detentiva, in
particolare nella parte in cui ha ritenuto generico il motivo di appello, poiché per
compatibile sanzione sostitutiva si intendeva inequivocabilmente quella prevista
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché neanche in
questa sede il ricorrente precisa quale sanzione sostitutiva intendeva chiedere e,
comunque, per manifesta infondatezza, alla luce della motivazione della
sentenza impugnata, che evidenzia l’impressionante numero di precedenti penali
riportati per delitti contro il patrimonio dall’imputato;
– che in generale va ricordato che ai fini della sostituzione della pena detentiva
con pena pecuniaria il giudice ricorre ai criteri previsti dall’art. 133 cod. pen.;
tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri
contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere
esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia
della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015
Il consigliere estensore
Il presid te
dagli articoli 53 e seguenti della legge 689 del 1981;