Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46239 del 22/10/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 46239 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Y.L.
avverso la sentenza n. 28119/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/10/2015

Y.L. ricorre avverso la sentenza 24.10.14, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino
ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di bancarotta fraudolenta
e omesso versamento delle ritenute, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche
con il criterio della prevalenza, la pena — condizionalmente sospesa – di anni uno, mesi cinque,
giorni dieci di reclusione, con confisca di beni mobili e immobili fino alla concorrenza dell’importo

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine ai presupposti per
l’applicabilità dell’art.129 c.p.p. e la mancata individuazione specifica dei beni oggetto di confisca
disposta ex art.322-ter c.p., applicabile anche ai reati tributarì, con motivazione eccessivamente
sommaria che non consente una chiara identificazione dell’oggetto della confisca ai fini della sua
esecuzione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto della comunicazione della notizia
di reato dell’Agenzia delle entrate, in data 14.7.10, nonché al contenuto della relazione ex art.33
1.fall.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), così come
quella in tema di confisca c.d. per equivalente, disposta ai sensi dell’art.1, comma 143, 1.n.244/07 e
correttamente ritenuta coincidere, nel suo ammontare, con l’importo delle ritenute dovute e non
versate nell’anno di imposta 2007, secondo la quantificazione indicata dalla Agenzia delle entrate
nella segnalazione di reato tributario.

di € 249.239,00.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 22 ottobre 2015
IL CONSIGLIERE estensore

della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

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