Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46231 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46231 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILONE FRANCESCO SEBASTIANO N. IL 02/06/1984
avverso la sentenza n. 1081/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/10/2015

Milone Francesco Sebastiano ricorre avverso la sentenza 28.4.14 della Corte di appello di Messina
che ha confermato quella in data 19.11.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato alla
pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di furto aggravato, resistenza a p.u. e lesioni
personali.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

era in evidente stato di alterazione psichica perché assuntore cronico di sostanza stupefacente,
condannandolo ad una severa pena solo perché gravato da alcuni precedenti penali.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sostanzialmente
aspecifico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale invece il giudice di secondo
grado correttamente motiva in ordine alla presunta situazione di incapacità di intendere e di volere
del Milone, evidenziando come il medesimo, subito dopo essere stato arrestato in flagranza e
condotto in ospedale, presentava solo una ‘riferita crisi di astinenza’, del tutto inidonea — hanno
correttamente concluso sul punto i giudici di secondo grado — a sostenere ed attestare uno stato
soggettivo rapportabile ad una ipotesi di incapacità di intendere e di volere, neppure parziale,
incidente sulla imputabilità.
Quanto al trattamento sanzionatorio, legittimamente sono stati considerati ostativi ad un
ridimensionamento della pena, i numerosi precedenti penali (tra cui uno per rapina), trattandosi di
parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici valutato che al momento del fatto l’imputato

P.Q.M

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 ottobre 2015
IL PRESIDE E

IL CONSI IERE ensore

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