Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46229 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46229 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE WITT ALESSANDRO N. IL 31/01/1984
avverso la sentenza n. 2051/2008 TRIBUNALE di ROMA, del
07/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/10/2015

De Witt Alessandro ricorre avverso la sentenza 7.2.14 del Tribunale di Roma che ha confermato
quella, in data 2.12.11, del locale Giudice di pace con la quale è stato condannato alla pena di
€500,00 di multa per il reato di lesioni personali in danno di Orlandi Claudio, nonché al
risarcimento dei danni in favore del predetto, costituitosi parte civile, da liquidarsi in separata sede,
con assegnazione di una provvisionale di € 5.000,00.

essere la responsabilità dell’imputato basata sulle dichiarazioni della p.o. e su quelle della madre
dell’imputato, Cugina Bruna, sentita senza gli avvisi di cui all’art.199 c.p.p. e le cui dichiarazioni
erano da ritenere pertanto inutilizzabili.
Con il secondo motivo si censura l’avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di appello, a fini
probatori, dei risultati del riconoscimento fotografico effettuato dalla p.o. e ritenuto invece
inutilizzabile dal primo giudice in quanto la fotografia visionata in udienza presentava un segno di
riconoscimento.
Residuava pertanto un unico indizio rappresentato dalle dichiarazioni della p.o., prive di riscontro,
insufficiente alla affermazione di responsabilità, censurandosi, da ultimo, la mancata concessione
delle attenuanti generiche, negate senza motivazione alcuna.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, il giudice di appello ha basato il giudizio di responsabilità sulle
dichiarazioni della p.o. Orlandi — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , il quale,
premesso di aver riportato un sinistro stradale a causa della condotta di guida del conducente di una
vettura Smart della quale aveva annotato il numero di targa, ha precisato di essere stato colpito con
due pugni dal giovane sceso dalla vettura e che, nell’immediatezza del fatto, aveva riconosciuto,
presso la Stazione CC di Ardea dove si era recato per denunciare il fatto, nella fotografia n.11
mostratagli, assieme ad altre, ben 27, dai militi e raffigurante De Witt Alessandro.
Tali dichiarazioni (comprensive quindi della positiva individuazione fotografica e della descrizione
dell’aggressore) hanno poi trovato conforto nelle risultanze della certificazione medica in atti e

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art. 606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per

nella corrispondenza della vettura in uso al De Witt Alessandro — il quale ha preferito rimanere
contumace – con quella di proprietà della di lui madre Cugini, le cui dichiarazioni, pur se non
precedute dall’avvertimento di cui all’art.199 c.p.p., non possono essere ritenute inutilizzabili
perché l’omissione dell’avvertimento dà luogo ad una nullità soltanto relativa che, come tale, non
risulta essere stata dedotta nei termini previsti dall’art.181 c.p.p. (v. Cass., sez.V, 19 settembre

Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la pena pecuniaria, come irrogata, è stata ritenuta
congrua sanzione da parte del giudice di appello, mentre nessun elemento concreto di valutazione,
ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche, è stato evidenziato dal ricorrente, la cui
doglianza sul punto non raggiunto quindi il necessario livello di specificità richiesto dall’art.581
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 ottobre 2015

2014, n.48693).

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