Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46224 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46224 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEDALINO CARMELO N. IL 19/07/1971
CARBONE FRANCESCO N. IL 04/12/1975
avverso la sentenza n. 3960/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/10/2015

Pedalino Carmelo e Carbone Francesco ricorrono avverso la sentenza 10.10.14 della Corte di
appello di Palermo che ha confermato quella in data 8.3.13 del Tribunale di Agrigento, con la quale
è stato condannato, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, alla pena — condizionalmente
sospesa subordinatamente allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità — di mesi due, giorni venti
di reclusione ed € 160,00 di multa.

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di
merito basato l’affermazione di responsabilità sul riconoscimento operato dalla p.o., mentre
appariva , venendo inoltre arrestati in luogo lontano dai fatti.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili sia in quanto sostanzialmente
aspecifici, atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondati avendo
i giudici di appello, con motivazione congrua ed immune dai vizi di illegittimità, evidenziato come
gli imputati erano stati fermati dai carabinieri mentre si stavano dando alla fuga, dopo essere stati
sorpresi dal proprietario della ‘Ex casa di riposo’ all’interno della stessa, avendone scavalcato la
recinzione esterna, all’evidente fine di appropriarsi dei cavi di rame presenti all’interno, avendo già
proceduto a smontare i lamierini in ferro zincato che li rivestivano.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

P.Q.M

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

IL CONS G IY.estensore

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IL PRESIDEn<1 E Roma, 22 ottobre 2015

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