Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46223 del 22/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46223 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCRIVANI NICOLAS N. IL 08/11/1983
avverso la sentenza n. 4562/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/10/2015
Scrivani Nicolas ricorre avverso la sentenza 17.10.14 della Corte di appello di Milano con la quale,
in riforma di quella in data 8.3.10 del G.u.p. di Voghera, riqualificati fatti di ricettazione,
originariamente contestati, come furto di vettura (art.624-bis c.p.) e di targhe (artt.624, 625 nn.2 e 7
c.p.), è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art.624-bis c.p. perché
estinto per prescrizione ed è stata rideterminata la pena per il reato di furto di targhe, concesse
reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’ art.606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. , per mancanza di
motivazione circa il negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, non avendo i giudici
di appello considerato la non gravità del fatto di reato, la giovane età dell’imputato e la successiva
buona condotta tenuta.
Osserva la Corte che il ricorso si presenta manifestamente infondato avendo i giudici di appello del
tutto legittimamente negato le attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, in
considerazione sia della negativa personalità dell’imputato (tossicodipendente senza alcuna attività
lavorativa) che dei precedenti penali, anche specifici, trattandosi di parametro considerato
dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 ottobre 2015
attenuanti generiche equivalenti ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, in mesi otto di