Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4621 del 21/12/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4621 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 5413/2015 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
28/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;

Data Udienza: 21/12/2016

v

MOTIVI DELLA DECISIONE
A.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe recante applicazione
della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv. 110 e 73 D.P.R.n.309/90
(concorso nella detenzione e cessione di cocaina), prospettando violazione di legge in relazione alla
qualificazione giuridica del fatto e alla mancata pronuncia ex art.129 c.p.p.
L’impugnazione é manifestamente infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che
l’obbligo di motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della
sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò

delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di benedetto; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale
orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri
tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la
costante giurisprudenza da questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni Unite, ha affermato che la
motivazione ben può essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché il risulti che il giudice abbia compiuto le
pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola
come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la volontà del giudice coincide
esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della
facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che
l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo
accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente determinata e che
non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.
Il ricorso é quindi inammissibile.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma di C 2.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2016

implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni

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