Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46184 del 13/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46184 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CYCKA OLTION N. IL 09/08/1990
SHABANI ENDRI N. IL 06/07/1985
LUKA ELJAN N. IL 15/05/1986
avverso la sentenza n. 351/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 13/07/2015

FATTO E DIRITTO
Gli imputati indicati in epigrafe ricorrono avverso la sentenza emessa 1’11/06/2014
dalla Corte di appello di Bologna; la dichiarazione di penale responsabilità dei ricorrenti
riguarda una ipotesi di furto in abitazione.
Il difensore di Olton Cycka deduce:

manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta

giustificativa dell’errato riconoscimento di un’autovettura da parte di un teste, che
aveva parlato di auto scura, mentre quella del Cycka era di colore azzurro
metalizzato);

mancanza di motivazione sul profilo della incompatibilità logica tra condanna del
ricorrente e assoluzione di altro imputato (Murraj Zan, che si trovava insieme al
Cycka);

omessa motivazione sull’invocata attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Lo Shabani lamenta mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche

ed erronea applicazione della legge penale, per eccessività della pena inflitta ed omessa
concessione della sospensione condizionale
Il Luka presenta un primo ricorso identico a quello dello Shabani, ed un secondo,
sempre sottoscritto personalmente, che censura la sentenza impugnata per non avere
esposto le ragioni a sostegno di un eventuale proscioglimento ex art. 129 del codice di
rito.
I ricorsi appaiono inammissibili.
Quanto alle censure mosse dalla difesa del Cycka, la Corte di appello ha già chiarito
le ragioni dell’insostenibilità della tesi difensiva circa l’erroneo riconoscimento della
vettura, con argomentazioni che il ricorrente non analizza, limitandosi a ribadire una tesi
già confutata. In ordine alla presunta disparità di trattamento rispetto ad altro imputato,
la difesa non considera che – come già evidenziato dalla sentenza di primo grado – lo
Shabani aveva reso confessione, ammettendo il coinvolgimento sia del Luka che del
Cycka: in particolare, precisando di avere chiamato il Cycka proprio perché li venisse a
prendere in auto. In sede di motivi di appello, peraltro, non era stata affatto invocata la
diminuente di cui all’art. 114 cod. pen.
Per lo Shabani ed il Luka, oltre alla assoluta genericità dell’ultima doglianza
formulata da quest’ultimo circa un eventuale obbligo di motivazione del giudice di merito
sull’insussistenza di ragioni di proscioglimento, deve ricordarsi che «la graduazione della
pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,

responsabilità dell’imputato (contestando la valutazione dei giudici di merito,

miri ad una nuova valutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182 del
17/10/2007, Cilia, Rv 238851).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,

segue la condanna degli imputati al

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà dei
medesimi ricorrenti (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/07/2015.

stabilita in ragione dei motivi dedotti.

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