Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46175 del 13/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46175 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALI ISAURA N. IL 28/11/1990
avverso la sentenza n. 821/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 13/07/2015

FATTO E DIRITTO

Isaura Sali ricorre personalmente avverso la sentenza emessa il 27/06/2014 dalla
Corte di appello di Bologna; la declaratoria di penale responsabilità della suddetta
ricorrente riguarda una ipotesi di tentato furto presso un supermercato.
L’imputata lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sulla negata

negativo, e che in ogni caso l’esistenza di una pregressa condanna non impedirebbe la
concessione del beneficio per una seconda volta.
Il ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.
Osserva il Collegio, infatti, che i motivi di ricorso riproducono ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame: detti motivi debbono perciò considerarsi non
specifici, in quanto il difetto di specificità – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod.
proc. pen. – va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce,
a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità
dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo).
La Corte territoriale risulta avere già chiarito, fra l’altro, che nei confronti della Sali
era stata emessa una sentenza di condanna (definitiva) per altro furto, con conseguente
impossibilità di concessione del beneficio; inoltre, pur non emergendo la condanna de qua
dal certificato penale in atti, è necessario rilevare che secondo il giudice di primo grado
l’imputata non poteva godere della sospensione condizionale «avuto riguardo alle
numerose segnalazioni di polizia, per fatti analoghi ed anche particolarmente recenti, ed
alla valutazione di pericolosità sociale effettuata in sede di applicazione della misura
cautelare dell’obbligo di dimora».
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputata al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà della medesima
ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

sospensione condizionale, facendo presente che il suo certificato penale risulterebbe

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13/07/2015.

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