Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46172 del 13/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46172 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUCCIOLA GIUSEPPE N. IL 08/10/1955
avverso la sentenza n. 326/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 13/07/2015
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Giuseppe Mucciola ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe; la
dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato riguarda vari reati di furto, in ipotesi
commessi presso esercizi commerciali.
Nell’interesse del ricorrente si deduce violazione di legge penale, nonché carenza di
motivazione, perché anche il reato di cui al capo 10) avrebbe dovuto intendersi prescritto
(oltre ad un reato contravvenzionale dichiarato estinto dalla Corte territoriale).
Il reato di cui al capo 10), infatti, risale al 02/11/2003, ed all’imputato viene
contestata la recidiva specifica e reiterata, ritenuta sussistente in concreto dai giudici di
merito. A riguardo, i giudici di merito – pur ritenendo di non applicare ulteriori aumenti
di pena in applicazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. – scrivono che «va sicuramente
riconosciuta la recidiva, atteso che rispetto ai precedenti, numerosi, specifici, commessi a
distanza ravvicinata l’uno dall’altro, i fatti per cui qui si procede appaiono espressione di
accentuata pericolosità sociale e colpevolezza».
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del medesimo
ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/07/2015.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di doglianza.