Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46164 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46164 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

Data Udienza: 15/10/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONFESSORE DANIELE N. IL 17/02/1990
avverso l’ordinanza n. 378/2015 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
15/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISA
~sentite le conclusioni del PG Dott.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza il 15 luglio 2015, il Tribunale di Salerno, in sede di appello
cautelare, ha confermato l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della
misura cautelare della custodia in carcere per Confessore Daniele, emessa dal
G.U.P. del Tribunale di Salerno in data 10 giugno 2015, in relazione al
procedimento a carico del predetto indagato per i reati di cui agli artt. 74, c. 2 e
80, c. 2 e 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, non ritenendo affievolite le esigenze
cautelari in correlazione con la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato,

pena di cinque anni di reclusione, ritenendo che il tempo trascorso in custodia
cautelare (tredici mesi) e la possibilità per l’imputato di essere ristretto agli
arresti domiciliari, presso la sorella a San Giuliano Milanese, non fossero
elementi idonei a superare la presunzione relativa del pericolo di recidivanza,
prevista

in relazione al titolo del reato (art. 74/2) e della valutazione di

adeguatezza della sola restrizione carceraria.
2. Avverso la decisione il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento, per il seguente motivo: 1) Violazione di
legge in riferimento all’art. 275, c. 3 c.p.p. a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 231 del 2011, poiché il Tribunale non ha espresso con
motivazione adeguata la propria valutazione e non ha tenuto conto della
pronuncia intervenuta in sede di merito all’esito del giudizio abbreviato; inoltre i
giudici avrebbero considerato il fatto che l’imputato fosse stato attinto da altra
misura cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., violando il
principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nel 2011 che esclude la
possibilità di estendere alla valutazione all’esame un giudizio di pericolosità
afferente ad altro procedimento penale ed espresso con un’ordinanza impugnata
innanzi alla Corte di Cassazione.
3. All’odierna udienza il difensore di fiducia ha depositato copia del dispositivo di
annullamento dell’ordinanza cautelare da ultimo menzionata, emesso dalla
Quinta Sezione di questa Corte, all’esito dell’udienza del 18 settembre 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va premesso che in materia di misure cautelari l’ambito del
controllo di legittimità attiene alla verifica che l’ordinanza impugnata contenga
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la
decisione e sia immune da illogicità evidenti, ossia il controllo riguarda la
congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
(ex multis, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050
del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104), senza entrare nel merito della
ricostruzione dei fatti, né valutare l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o

pronunciata dal medesimo giudice, con la quale lo stesso è stato condannato alla

concludenza dei dati probatori, ovvero considerare le caratteristiche soggettive
delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e
delle misure ritenute adeguate: questi accertamenti rientrano nel compito
esclusivo e insindacabile dei giudici della cautela.
2. Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di appello cautelare è proponibile
solo per violazione di legge, per cui non possono essere dedotti con tale mezzo
di impugnazione vizi della motivazione, quali la manifesta illogicità della

e) c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468).
3. Inoltre, una volta intervenuta la sentenza di condanna, la valutazione delle
esigenze cautelari – censurata nel caso di specie – deve sempre mantenersi
nell’ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per
quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica,
ma, anche, per tutte le circostanze del fatto, che non possono essere apprezzate
in modo diverso dal giudice della cautela (in tal senso, Sez. 2, n. 3173 del
22/1/2009, Di Martino, Rv. 242474; Sez. 4, n. 26636 del 30/6/2009, Turloiu, Rv.
244877).
4. Di conseguenza, il controllo di questa Corte sul provvedimento de quo, che è
stato censurato dal ricorso sia in merito all’attualità delle esigenze di cautela che
quanto alla stessa proporzionalità della misura detentiva applicata, deve
esclusivamente verificare la esistenza della eventuale violazione di specifiche
norme di legge o la mancanza della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato.
5. Orbene l’ordinanza impugnata non risulta affatto aver violato la disposizione di
cui all’art. 275 c. 3 c.p.p. Va infatti osservato che, come è noto, la sentenza n.
231 del 2011 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
nella parte in cui, nel prevedere che, allorquando sussistano gravi indizi di
colpevolezza in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, debba
essere applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che vengano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva,
altresì, l’ipotesi in cui vi siano risultanze specifiche, relative al caso concreto,
dalle quali emerga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure. Del pari la giurisprudenza della Corte EDU ha ribadito che l’assenza di
elementi in grado di attestare un concreto rischio di ordine cautelare impedisce
di giustificare la detenzione cautelare in carcere dell’accusato. L’associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti non presuppone necessariamente, infatti,
né sotto il profilo fenomenico, nè sotto il profilo normativo, l’esistenza di una

motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett.

struttura organizzativa complessa, essendo una fattispecie “aperta”, idonea a
qualificare, in termini di rilevanza penale, situazioni fortemente eterogenee, per
cui è il giudice del merito della cautela che in ogni specifica situazione deve
stabilire se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse
da quella intramurale. Pertanto, se non emerge alcuna risultanza che possa
essere idonea ad escludere che il soggetto possa continuare a fornire il suo
contributo al gruppo associativo con il quale ha operato, persiste la presunzione
di pericolosità. Tale valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le

supportate da adeguata motivazione; ovviamente l’obbligo di motivazione per il
giudice del merito cautelare risulta rafforzato nel caso tali elementi idonei siano
rappresentati dalla difesa.
6. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente si è limitato ad
avanzare il fatto oggettivo del tempo trascorso in custodia cautelare e la
possibilità di essere accolto nella restrizione domiciliare in un Comune lontano da
quello ove risultano commessi i fatti per cui è processo, per cui i giudici hanno
escluso che le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie, tuttora
permanenti, possano essere soddisfatte con una misura diversa da quella
custodiale. Si tratta di un adeguato apparato motivazionale, esente da vizi
logico-giuridici, aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del
provvedimento cautelare appena richiamate e pienamente idoneo ad individuare,
in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attualità e la
concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure
meno gravose di quella disposta (pagg. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata).
7. Quanto poi alla doglianza relativa al passaggio motivazionale nel quale è stato
fatto cenno ad altro procedimento penale in relazione al quale è stato
recentemente disposto annullamento del titolo custodiale, va qui rilevato che tale
inciso – con il quale il giudice riferisce di un fatto meramente storico, relativo al
disposto provvedimento cautelare per associazione a delinquere di stampo
mafioso, che il presente Collegio ha appreso essere stato annullato a seguito
delle produzioni documentali della difesa in data odierna, – nulla aggiunge alla
coerenza argomentativa sopra delineata, essendo la decisione reiettiva dei
giudici dell’appello cautelare ancorata, più che efficacemente, ai motivi già
riassunti in merito alla sussistenza ed attualità del pericolo di recidivanza ed alla
riaffermata adeguatezza della sola custodia in carcere per tutelare le menzionate
esigenze cautelati.
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Copia del

q123e3-

relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano

presente provvedimento deve inoltre essere trasmessa al Direttore dell’Istituto
penitenziario competente.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 Disp. Att.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2015.

c.p.p.

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