Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46163 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46163 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

Data Udienza: 15/10/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRISOLINI FRANCESCO N. IL 19/09/1964
avverso l’ordinanza n. 3901/2015 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
03/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dj4t. ELISABE TA ROSI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi con ordinanza emessa in data 3 agosto
2015 ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Trisolini
Francesco, indagato per i delitti di cui agli artt. 73 comma 1 e 80 comma 2
D.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione e trasporto, in concorso con
altro, di KG 39,342 di cocaina, occultata in un doppio fondo dell’autovettura
Peugeot ,targata EX418ZP e per la detenzione a fini di spaccio di 50 grammi di
marijuana, rinvenuta nell’abitazione (fatti accertati in Oria il 31 luglio 2015),

flagranza dei reati e ritenendo altresì sussistenti ed attuali le esigenze cautelari,
tutelabili adeguatamente solo con la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, ex art 311,
comma 2 c.p.p. lamentando la violazione degli artt. 292, comma 2 lett. c-bis
c.p.p. e degli artt. 273, comma 3-bis) e 274, lett. c) c.p.p., per mancanza di una
motivazione adeguata in ordine alla indispensabilità nei confronti dell’indagato
(ultracinquantenne incensurato) della custodia inframuraria, non avendo
spiegato per quali ragioni il pericolo di recidivanza non possa essere parimenti
salvaguardato con la misura degli arresti domiciliari e apposizione del
braccialetto elettronico, avendo il giudice svolto la motivazione facendo esclusivo
riferimento alla gravità del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va ricordato che, nel sistema processual-penalistico vigente, questa Corte di
legittimità non può svolgere né una revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate al fine di valutare la gravità indiziaria, né riconsiderare le
caratteristiche del fatto o quelle soggettive dell’indagato in relazione
all’apprezzamento delle stesse che sia stato operato dal giudice della cautela ai
fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.
Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e
insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura ( nonché,
in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame). Ciò vale tanto più nel
caso di specie, laddove il ricorrente ha intrapreso la strada di un ricorso per
Cassazione per saltum. Infatti è stato affermato che (cfr., da ultimo, Sez. 6, n.
18725 del 19/4/2012, Ponzoni, Rv. 252643) “il ricorso immediato per cassazione
avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge,
sicché può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di
motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità”.
2. Va poi osservato, quanto alle esigenze cautelari, che il pericolo di reiterazione
criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della
personalità dell’imputato (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, PM

riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza connessi alla

in Proc. Pincheira, Rv. 243464), attraverso un esame che, in modo globale,
tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (così Sez. 4, n. 37566 del
1/4/2004, Rv. 229141).
3. Orbene nel caso di specie il giudice della cautela ha sottolineato la personalità
dell’indagato facendo riferimento non solo all’evidente consapevolezza mostrata
dal medesimo di avere effettuato un trasporto illecito, ma dell’importanza del
contributo quale concorrente del delitto di traffico e trasporto di droga, posto che
un tale quantitativo di merce illecita può essere affidato unicamente a persona di

Inoltre il giudice ha indicato la propria valutazione circa il sicuro inserimento
dell’indagato in ambienti criminali di rilevante spessore, dediti al traffico
internazionale di sostanza stupefacente del tipo cocaina, desumendola anche
dalle modalità di occultamento, frutto di uno specifico intervento modificativo
della carrozzeria dell’auto (rinvenuto con l’utilizzo di una unità cinofila, cfr. pag 1
dell”ordinanza), per cui ha ritenuto altamente probabile che il predetto, anche
se ristretto agli arresti domiciliari, continui a “collaborare” con esponenti di tale
contesto criminale, svolgendo attività delittuosa della stessa specie di quella per
cui si trova in custodia cautelare.
4. Non sussiste pertanto la lamentata carenza motivazionale dell’ordinanza
impugnata ed il ricorso proposto deve essere rigettato con conseguente
condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento.

fiducia, e quindi “inserita” in un circuito criminale di carattere internazionale.

N;:

Copia del presente provvedimento deve inoltre essere trasmessa al Direttore
dell’Istituto penitenziario competente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 Disp. Att.
c.p.p.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2015.

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