Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46162 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46162 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Verbatim Italia s.p.a.
avverso l’ordinanza del 28/07/2014
del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M.,in persona del Sost.Proc.Gen.Francesco Salzano,
che ha concluso,chiedendo rannullamento,con o senza rinvio,
in accoglimento del terzo motivo di ricorso;
udito il difensore, avv. Giulia Bongiorno, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

POSITATA IN CAP, ■ CELLERLA

Data Udienza: 14/10/2015

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 28/07/2014, rigettava la richiesta di riesame,
proposta nell’interesse della società Verbatim Italia S.p.a., confermando il decreto di sequestro
preventivo per equivalente, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 02/07/2014 ed
avente ad oggetto beni mobili, beni immobili e conti correnti intestati alla società fino alla
concorrenza della somma di euro 96.327.534,80.
Premetteva il Tribunale che il G.i.p. aveva disposto il sequestro, ritenendo configurabile nei
confronti della Verbatim una responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
(art.416 cod.pen., artt.3 e 4 L.n.146/2006), per il quale risultavano indagati Balducci Marco,
quale amministratore, Locatellí Matteo, nella qualità di responsabile commerciale, Santi Mauro
Stefano, quale amministratore delegato e rappresentante legale pro tempore, per aver
organizzato, promosso e comunque fatto parte di un’associazione per delinquere
transnazionale finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di
evasione fiscale e truffa.
Il G.i.p. emetteva, nei confronti degli indagati, anche ordinanza di applicazione di misure
cautelari personali, in relazione ai reati di cui agli artt.416 cod.pen., 5 e 8 D.L.vo 74/2000,
che veniva confermata dal Tribunale del riesame in data 14/05/2014, sul presupposto della
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Tanto premesso, assumeva il Tribunale che il G.i.p. avesse correttamente ritenuto,
attraverso una verifica in concreto, sussistenti nei confronti della Verbatim i gravi indizi di
colpevolezza in ordine all’illecito amministrativo contestato, che non risultavano certo scalfiti
dalle argomentazioni difensive.
Dalle indagini, lunghe ed articolate, consistite in sequestri, intercettazioni, accertamenti
documentali, acquisizione di documentazione contabile, era emerso che il sodalizio criminoso
operasse in un contesto internazionale, avvalendosi di una pluralità di società estero vestite,
con sedi sia in paesi a fiscalità privilegiata che in paesi UE, con la finalità di evadere le imposte
dovute e commettere truffe in danno dello Stato.
Il sistema fraudolento ideato dagli associati prevedeva l’acquisto di CD e DVD vergini ed
altro materiale informatico, con marchio Verbatim, destinati al mercato italiano attraverso
vendite supportate dall’emissione di documenti fiscali per operazioni inesistenti da parte di
varie società cartiere, con conseguimento di un ingiusto profitto, corrispondente all’evasione
dell’iva, delle imposte sui redditi ed alla mancata corresponsione dell’imposta Siae.
Soltanto apparentemente la merce veniva esportata dalla Verbatim al di fuori del territorio
nazionale, attraverso vendite estero su estero; la merce, invece, arrivava direttamente in Italia
con falsa documentazione di trasporto, con conseguente emissione di false fatturazioni da
parte delle società cartiere, che, in quanto importatrici di merce proveniente dall’estero, erano
gravate dall’obbligo di versare Viva e l’imposta Siae (incassate al momento della cessione al
cliente italiano); tale obbligo veniva però evaso.
Un ruolo fondamentale nell’organizzazione avevano i vertici della Verbatim Italia, la quale
traeva indiscutibile vantaggio dall’attuazione del programma criminoso. La società, infatti,
attraverso la cessione solo cartolare alle società estere (anzìché diretta ai clienti italiani) non
assumeva la veste di importatore dei propri prodotti in Italia e, pertanto, non assumeva
l’obbligo di versamento delle imposte (il che consentiva di vendere i prodotti a prezzi
fortemente concorrenziali, come era attestato dall’aumento del fatturato e dei volumi di
vendita ).
Come emergeva, in particolare, dalle intercettazioni vi era un diretto coinvolgimento dei
vertici aziendali della Verbatim Italia negli illeciti rapporti commerciali con le società estero
vestite; e di tale operato illecito traeva direttamente vantaggio economico la società.
Riteneva, pertanto, il Tribunale che il quadro indiziario fosse idoneo ad integrare il fumus
crimìnis dell’illecito amministrativo dipendente da reato a carico della Verbatim Italia.
Le risultanze delle indagini, poi, smentivano l’assunto difensivo, secondo cui i vertici della
società avrebbero agito per un interesse personale, procurando non un vantaggio ma un danno
economico alla società (lo schema fraudolento posto in essere, invero, consentiva alla
Verbatim di praticare prezzi concorrenziali e ricavare quindi enormi guadagni).
Assumeva, infine, il Tribunale che correttamente il G.i.p. avesse disposto il sequestro per un
valore corrispondente al profitto, conseguito attraverso i reati di frode fiscale rientranti nel
programma associativo dell’organizzazione criminale transnazionale (essendo il sequestro

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RITENUTO IN FATTO

2.Ricorre per cassazione l’avv.Giulia Bongiorno, nella qualità di difensore ex art.39 D.L.vo
231/2001 della Verbatim Italia S.p.a.
Dopo una premessa, con la quale si evidenzia che la Verbatim non è una società schermo,
ma una importante realtà imprenditoriale, denuncia, con il primo motivo, la violazione degli
artt.125, 321 cod.proc.pen. per motivazione meramente apparente in tema di “fumus”
dell’illecito amministrativo dipendente da reato (art.10 L.146/2006), nonché la inosservanza od
erronea applicazione degli artt.110, 81 e 416 cod.pen.
Il Tribunale ha motivato in ordine alla configurabilità dei reati fine, senza argomentare in
relazione agli elementi costitutivi del reato associativo (limitandosi ad affermare che tale reato
risultava dai provvedimenti cautelari in precedenza richiamati).
Nella motivazione del provvedimento impugnato si fa riferimento soltanto al supposto
schema fraudolento posto in essere.
Non è stato quindi svolto alcun esame in ordine alle ragioni per cui non fosse ipotizzabile
mero concorso continuato nella commissione di reati fiscali.
Tale accertamento risultava indispensabile in quanto i reati fiscali non comportano
responsabilità amministrativa dell’ente.
L’ordinanza impugnata è affetta anche da una erronea interpretazione della legge penale,
avendo il Tribunale ritenuto sostanzialmente sussistente l’ipotesi associativa per il solo fatto
che l’ente abbia tratto vantaggi economici dalla commissione dei reati fiscali da parte dei
propri organi (tesi questa che escluderebbe qualsiasi distinzione tra concorso nel reato e reato
associativo). Né certamente l’elemento temporale è risolutivo.
Era necessario, invece, individuare e motivare in ordine alla sussistenza degli elementi
costitutivi del reato associativo.
E tanto meno l’assenza di motivazione sul punto può essere superata con il rinvio ad altri
provvedimenti cautelari, che si limitano anche essi a ricostruire i meccanismi operativi della
frode fiscale.
E, secondo, la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale non può limitarsi a prendere atto
della tesi accusatoria, dovendo sottoporre a vaglio l’integralità dei presupposti che legittimano
la misura cautelare.
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt.38 e 40 D.L. 331/1983, 5 e 8
D.L.vo 74/2000.
L’ordinanza impugnata risulta condizionata dalla erronea ricostruzione della normativa
fiscale applicabile.
Le operazioni poste in essere dalla Verbatim Italia S.p.a. sono conformi allo schema di
triangolazione intracomunitaria previsto dagli artt.38 e 40 D.L.331/1983., che consente ad un
operatore italiano di acquistare beni da un operatore comunitario per poi cederli ad altro
soggetto di impresa comunitario.
L’acquisto si intende effettuato in Italia, ma senza l’assolvimento di imposta, quando i beni
vengano trasportati da uno Stato membro all’altro (senza passare in Italia) e vengano
trasferiti ad un soggetto passivo di imposta nello Stato membro di destinazione, purchè il
cessionario sia designato come debitore di imposta. E’ questo lo schema legittimamente
utilizzato dalla Verbatim.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art.2635 c.c. ed agli art -t.5
e 6 D.L.vo 231/2001.
Secondo la tesi del Tribunale potrebbe parlarsi di un reato in danno dell’ente, commesso da
un dirigente corrotto, soltanto quando dall’illecito non sia derivato alcun profitto.
Ma, a parte il fatto che l’ente non ha ricevuto alcun vantaggio, l’art.6 comma 5 D.L.vo
231/2001 prevede la confisca del profitto derivante dalla commissione del reato da parte di
un soggetto che si trovi in posizione apicale, quando la società non sia ritenuta responsabile
dell’illecito amministrativo (si tratta quindi di un’ipotesi di ristoro dell’equilibrio economico
alterato, per la quale non è utilizzabile il sequestro preventivo).
La confisca del profitto del reato prevista dagli artt.9 e 19 D.L.vo 231/2001 ha, invece,
carattere sanzionatorio ed è collegata all’illecito amministrativo posto in essere.
Non è sufficiente quindi, perché insorga la responsabilità amministrativa, che l’ente abbia
tratto vantaggio dal comportamento infedele dei propri rappresentanti.

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applicato in relazione al reato associativo transnazionale, era irrilevante che i reati di frode
fiscale non fossero inclusi nell’elenco degli illeciti penali di cui all’art.24 e ss.D.L.vo 231/2001).

2.1. Con memoria, depositata in cancelleria in data 08/10/2015, nell’insistere per
l’annullamento dell’ordinanza impugnata per i motivi di cui al ricorso, si chiede di valutare gli
effetti della sentenza, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, depositata in data 04/08/2015,
con la quale, nell’ambito dello stesso procedimento a carico dell’Ente, è stato dichiarato il non
luogo a procedere nei confronti dei dirigenti della Verbatim S.p.a. in relazione all’unico reato
fine di cui all’art.8 D.L.vo 74/2000, commesso per la realizzazione del programma associativo.

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Nel caso di specie risulta che le direttive impartite dal Gruppo Verbatim in ordine ai rapporti
con clienti e fornitori erano rigorose e che esse erano state disattese. Tanto che la società ha
proposto denuncia querela nei confronti di tutti coloro che si siano resi autori di condotte
infedeli e dannose.
La Verbatim ha subito un danno dalle plurime violazioni dei doveri di ufficio, come già
evidenziato nella richiesta di riesame (come emergeva dalle stesse intercettazioni e dalla
documentazione prodotta).
L’incremento delle vendite si era risolto a vantaggio delle società dei Meoni, i quali avevano
beneficiato di forti sconti, al punto da poter rivendere i prodotti con marchio Verbatim al di
sotto «prezzo minimo praticato dalla società.
L’aumento delle vendite, quindi, non si era risolto in un corrispondente incremento degli utili.
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.2,19 e 53 D.L.vo
231/2001, 416 c.p., 3,4, 10 e 11 L.146/2006.
Il Tribunale ha ritenuto assoggettabile a confisca il profitto dei reati fiscali rientranti nel
programma associativo, in base al disposto dell’art.11 D.L.vo 146/2006.
Ma, attraverso tale interpretazione, ha violato l’art.2 D.Lvo 231/2001, secondo cui l’ente non
può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità
amministrativa non sia espressamente prevista da una legge entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Ha, invero, ritenuto che possa essere sottoposto a sequestro per equivalente un profitto
relativo a reati di natura fiscale non indicati nel D.L.vo 231/2001.
In tal modo ha, altresì, disatteso i principi enunciati dalle Sezioni Unite (sent. 10561/2014),
secondo cui la confisca per equivalente non può essere disposta nei confronti della persona
giuridica per reati tributari commessi dai suoi organi, non essendo tali reati previsti dagli
artt.24 e ss. D.L.vo 231/2001, a meno che non sì tratti di uno schermo fittizio utilizzato dal
reo per commettere i reati. Secondo le Sezioni Unite non può neppure ricorrersi ad una
interpretazione analogica, che opererebbe in malam partem.
Né è possibile procedere alla confisca attraverso l’art.416 cod.pen., come del resto già
affermato dalla sentenza della sez.6 n.3635/2013.
I reati fiscali, non previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità dell’ente, non possono
infatti essere recuperati attraverso il reato associativo, trattandosi di delitti scopo del sodalizio.
Il profitto confiscabile è stato dal Tribunale fatto coincidere con il vantaggio economico
(coincidente con il profitto dei reati di frode fiscale).
Trattandosi di questione rilevante e vertendosi in una materia di speciale importanza,
potendo la questione di diritto da risolvere dar luogo a contrasto giurisprudenziale, si chiede la
rimessione alle Sezioni Unite, a norma degli art.610, comma 2, e 619 c.p.p.
Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt.19 e 53 D.L.vo 231/2001, 322 ter c.p. e
11 L.146/2006, nonché l’apparenza della motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario procedere alla ricerca del profitto diretto del
reato, eventualmente esistente nelle casse delle società cartiere del gruppo Meoni.
Tale assunto si pone però in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale
accertamento preliminare è assolutamente doveroso.
Come ribadito dalle Sezioni unite il sequestro funzionale alla confisca per equivalente è
legittimo soltanto se il reperimento dei beni costituenti il profitto di reato sia impossibile, anche
se transitoriamente (Sez.Un.Gubert del 2014).
Il Tribunale, quindi, non ha affrontato la questione della impossibilità di procedere alla
confisca del profitto diretto del reato.
Con il sesto motivo, infine, denuncia la violazione degli artt.109 e 53 D.L.vo 231/2001, 132
ter cod.pen., 11 L.146/2006, essendosi fatto riferimento, nel calcolare la presunta evasione
dell’IRES, anche all’anno 2007 (annualità che non riguarda la presunta operatività
dell’associazione).

Secondo il G.i.p. erroneamente risultava contestato detto reato, che sanziona l’emissione o il
rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e non invece l’introduzione nel
territorio italiano di merce.
I dirigenti della Verbatim avrebbero, quindi, aderito all’associazione per commettere un
reato insussistente. A maggior ragione non si comprende come l’Ente potesse trarre vantaggio
da una condotta non sussumibile nella fattispecie di cui all’art.8 cit.
Si ribadisce, in ogni caso, quanto evidenziato nel terzo motivo di ricorso e cioè che,
eventualmente, i dirigenti della Verbatim avevano agito per conseguire un profitto
esclusivamente personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Va premesso che, a norma dell’art.325 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione può essere
proposto soltanto per violazione di legge.
Secondo le Sezioni Unite (sentenza n.5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua,
Rv.226710), nella nozione di “violazione di legge” rientrano, però, la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate
all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125 cod.proc.pen., che
impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della
motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico
ed autonomo motivo di ricorso dall’art.606 lett.e) c.p.p..
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza
n.25932 del 29/5/2008-Ivanov, Rv. 25932, secondo cui nella violazione di legge debbono
intendersi compresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
3. Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(cfr.in particolare Sez.unite 29.1.1997, ric. P.M. in proc.Bassi), nei procedimenti incidentali
aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una “piena
cognitio” del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della
legittimità dell’esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi,
la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa,
con l’assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell’accusa, potere questo riservato
al giudice del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione
incidentale risponde all’esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa
procedura per un preventivo accertamento sul “nneritum causae”, così da determinare una non
consentita preventiva verifica della fondatezza dell’accusa il cui oggetto finirebbe per
compromettere la rigida attribuzione di competenze nell’ambito di un medesimo procedimento.
L’accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto “sotto il
profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano
fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno
valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono- in una prospettiva di
ragionevole probabilità- di sussumere l’ipotesi formulata n quella tipica. Il Tribunale del
riesame non deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile
ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della
fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che
legittimano il sequestro” (ex multis Cass.pen.sez.,3 n.40189 del 2006- ric.Di Luggo).
Il controllo non può, pertanto, limitarsi ad una verifica meramente burocratica della
riconducibilità in astratto del fatto indicato dall’accusa alla fattispecie criminosa, ma deve
essere svolto attraverso la valutazione dell’antigiuridicità penale del fatto come contestato,
tenendo conto, nell’accertamento del “fumus commissi delicti”, degli elementi dedotti
dall’accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive.
Secondo anche la già citata sentenza (sez. un. n.23/1997), non sempre correttamente
richiamata, al giudice del riesame spetta quindi il dovere di accertare la sussistenza del

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1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito indicati.

4. Il sequestro preventivo è stato disposto nei confronti della Verbatim s.p.a., essendo stato
ritenuto configurabile una responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
(art.416 cod.pen., artt.3 e 4 L.146/2006) commesso dai vertici societari, nei confronti dei quali
veniva emessa anche misura cautelare personale per il reato associativo transnazionale e per ì
reati fine di natura fiscale.
A norma dell’art.5 D.L.vo 231/2001 l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio ed ai sensi dell’art.19 nei confronti dell’ente è sempre disposta,
con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato (comma 1) e,
quando non è possibile eseguire la confisca, a norma del comma 1, la stessa può avere ad
oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del
reato.
Tra i reati indicati negli artt.24 e ss. D.L.231/2001, in ordine ai quali è configurabile l’illecito
amministrativo dell’ente, è compreso il 416 cod.pen.; non sono invece indicati i reati fiscali di
cui al D.L.vo 74/2000.
Quanto al reato associativo transnazionale contestato, per il quale è prevista la
responsabilità amministrativa dell’ente (artt.3 e 10), l’art.11, a sua volta, stabilisce che,
qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non
sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo
ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente
a tale prodotto, profitto o prezzo.
Correttamente, pertanto, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è stato
applicato in relazione al reato di cui agli artt.416 cod.pen., 3 e 4 L.146/2006 ed altrettanto
correttamente il Tribunale ha ritenuto, richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità,
che il profitto conseguito andasse individuato in quello derivante dai reati di frode fiscale
rientranti nel programma associativo dell’organizzazione criminale transnazionale (pag.18 e
19 ordinanza).
4.1. La tesi della ricorrente, fondata su qualche decisione rimasta isolata, secondo cui in
tema di responsabilità da reato degli enti, allorchè si proceda per il delitto trnsnazionale per
delinquere e per reati non previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto
collettivo, la rilevanza di questi ultimi non può essere indirettamente recuperata, ai fini della
individuazione del profitto confiscabile, per il loro carattere di delitti scopo del reato associativo
contestato (Cass. sez. 6 n.3635 del 20/12/2013), non è condivisa dal Collegio.
Tale orientamento non tiene conto, infatti, che il profitto inteso come l’insieme dei benefici
tratti dall’illecito può consistere anche nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti

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cd.fumus commissi delicti che, pur se ricondotto nel campo dell’astrattezza, va sempre riferito
ad una ipotesi ascrivibile alla realtà fattuale e non a quella virtuale (principi affermati più volte
da questa sezione 3, 29.11.1996, Carli; 1.7.1996, Chiatellino; 30.11.199, Russo; 2.4.2000,
P. M.c.Cavag noli ; n.5145/2006).
In conclusione la verifica da parte del giudice del riesame del “fumus commissi delicti”,
ancorché limitata all’astratta configurabilità del reato ipotizzato dal P.M., importa che lo stesso
giudice, fungi dall’essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell’accusa, abbia il
potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata (cfr.Cass.pen.sez.1
n.15914 del 16.2.2007-Borgonovo).
L’unica differenza che corre tra giudice cautelare e giudice di merito è che il primo non ha
poteri di istruzione e di valutazione probatoria, che sono incompatibili con la natura cautelare
del giudizio, ma tuttavia conserva in pieno il potere di valutare in punto di diritto se sulla base
delle prospettazioni hic et inde dedotte ricorra il reato contestato (cfr. Cass.pen.sez.3 n.33873
del 7.4.2006-Moroni; conf. Sez.1 n.21736 del 11.5.2007; sez.5 n.24589 del 18.4.2011).
Anche più di recente è stato ribadito che, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale
presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola
astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle
concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle
parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione
accusatoria e plausible un giudizio prognostico negativo per l’indagato (Cass. sez.5 n.49596
del 16.9.2014; conf. sez. 5 n.28515 del 21.5.2014; sez. 4 n.15448 del 14.3.2012; sez. 5
n.49596 del 16.9.2014; sez. 3 n.26197 del 5.5.2010).

4.2. Ma proprio perché il sequestro del profitto del reato è stato disposto in relazione al solo
reato associativo transnazionale (non potendo essere applicato con riferimento ai reati fiscali
rientranti nel programma criminoso) era necessario motivare sull’esistenza dell’associazione

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dall’insieme dei reati fine, dai quali il reato associativo è del tutto autonomo e la cui esecuzione
è agevolata proprio dall’esistenza di una stabile struttura organizzativa e da un comune
progetto delinquenziale (Cass. sez. 3 n.5869 del 27/01/2011, Cass. sez. 3 n. 11969 del
24/02/2011; sez. 2 n.28960 del 26/06/2014).
Tale maggioritario orientamento è andato consolidandosi (non si ritiene, pertanto, di
rimettere la questione alle Sezioni Unite) con la sentenza di questa sezione (n.26721 del
04/03/2015, Rv. 263945), secondo cui il delitto di associazione per delinquere può essere
considerato in sé idoneo a generare un profitto , che è sequestrabile ai finì della successiva
confisca per equivalente- nei casi previsti dalla legge- in via del tutto autonoma rispetto a
quello prodotto dai rati fine, e che è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente
conseguenti dall’insieme di questi ultimi, siano essi attribuibili ad uno o più associati, anche
non identificati, posto che l’istituzione della societas sceleris è funzionale alla ripartizione degli
utili derivanti dalla realizzazione di programma criminoso.
Si legge in motivazione: “…. proprio il rapporto esistente tra reato-mezzo e reati-fine, che è
quello intercorrente tra il reato associativo e i reati-scopo, rende il fatto tipico del primo delitto
diverso dal fatto tipico dei secondi sicché non appare giustificabile la tesi che non ammette la
possibilità di imputare direttamente al reato associativo il profitto dei reati-fine.
Una tale possibilità sembra peraltro ammessa ex positivo iure laddove l’art. 416 bis c.p.,
afferma che l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del
“metodo mafioso” per realizzare, tra l’altro, “profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri”
sicché, in un contesto criminale associativo sia esso o meno di tipo mafioso, non vale obiettare
che, siccome gli agenti pongono in essere i reati-fine, sono questi delitti – non quello
associativo – a produrre direttamente il profitto. Il reato di associazione per delinquere,
integrate tutte le altre condizioni per la sua configurabilità…. implica che gli associati agiscano
nella consapevolezza delle attività volte alla realizzazione del comune programma criminale e
dei profitti che ne derivano, ossia dei profitti che, in qualunque forma, l’associazione vada
concretamente e periodicamente a conseguire in maniera duratura e permanente, anche e
soprattutto attraverso la consumazione dei reati programmati, sicché non vi è dubbio che i
proventi delittuosi, realizzati con la consumazione dei detti reati costituisce il vantaggio per il
quale il reato associativo è stato concepito, anche in funzione della prevedibile ripartizione
degli utili, del cui conseguimento, quale profitto del reato associativo, tutti gli associati, a
maggior ragione i promotori e gli organizzatori, devono pertanto rispondere. In altri termini, i
partecipi sono consapevoli sia del fatto che le proprie condotte rientrano nell’esecuzione del
programma criminoso attraverso lo specifico contributo ricompreso nel generico programma di
delinquenza e sia del fatto che il profitto non è destinato a recare un vantaggio uti singuli, se
non limitatamente alla divisione degli utili conseguiti dall’organizzazione. Questa è la ragione
per la quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il profitto dei reati-fine ben può
essere direttamente considerato come profitto del reato associativo (Sez. 3, n. 11969 del
24/02/2011, Rossetti, Rv. 249760), senza che si abbia alcuna inaccettabile duplicazione di
esso. In siffatti casi il profitto dei singoli reati-fine, e dunque la sommatoria dei vantaggi che
da essi scaturiscono, si traduce in una utilità per l’intera organizzazione criminale ed i suoi
componenti sicché, quando il profitto dei reati-fine.., giova all’intera societas sceleris nel suo
complesso, tale profitto, così individuato, può essere fondamentalmente posto a base della
quantificazione del valore dei beni da confiscare per equivalente alla duplice condizione che la
confisca di valore, cui il sequestro preventivo è finalizzato, costituisca misura espressamente
prevista in presenza della realizzazione del reato associativo e sempre che, qualora detta
misura sia anche espressamente prevista per in caso di realizzazione dei reati – fine, non si
abbia una indebita duplicazione del profitto confiscabile, preclusa, stante la natura
sanzionatoria della confisca, dal principio del ne bis in idem sostanziale e da quello di
proporzionalità, presidiato da copertura costituzionale (art. 42 Cost.) e sovranazionale (art. 1
del protocollo addizionale CEDU nella misura in cui appresta una stringente tutela alla proprietà
non ammettendo una disciplina della confisca di valore che vedesse fissati i limiti di
espropriabilità dei beni in maniera troppo elastica o contrastante con il principio di
ragionevolezza o di proporzionalità)”.

4.3. Il Tribunale, nonostante í rilievi difensivi, non ha motivato in proposito ovvero lo ha
fatto in modo apodittico ed apparente, con conseguente violazione di legge ex art.125, comma
3, riconducibile, come si è visto in premessa, alla previsione dell’art.325 cod.proc.pen.
Si è limitato, infatti, a far riferimento al meccanismo operativo della frode fiscale ed al
coinvolgimento in esso dei vertici della Verbatim oppure a rinviare genericamente ad altri
provvedimenti emessi in sede cautelare personale (non indicando neppure se tale problematica
sia stata in essi affrontata)- (pag.6 e ss.), senza specificare da quali elementi abbia tratto il
convincimento, sia pure in relazione al “fumus”, dell’esistenza degli elementi costitutivi del
reato associativo ovvero della non configurabilità di un concorso continuato nel reato.
5. Ogni altra doglianza rimane assorbita. Va, comunque, rilevato che il Tribunale non ha
motivato, compiutamente, neppure in ordine ai numerosi rilievi difensivi (riproposti con il terzo
motivo di ricorso) quanto alla insussistenza, per l’ente, di un profitto ed alla dedotta estraneità
di esso alle condotte illecite poste in essere dai propri rappresentanti.
Inoltre, il sequestro è stato disposto anche in relazione alla evasione Ires relativa all’anno
2007, pur facendo riferimento l’incolpazione provvisoria ad un reato associativo commesso “in
epoca compresa tra il 03/10/2007 ed 7/11/2011”.
6. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Napoli, che si atterrà ai rilievi ed ai principi in precedenza enunciati.
Valuterà altresì il Tribunale l’incidenza, sulla disposta misura cautelare reale, della sentenza
del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 10/07/2015, con la quale nei confronti dei dirigenti della
Verbatim s.p.a. è stato dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato di cui agli artt.61
n.2, 110, 112 cpv. cod.pen. e 8, comma 1, D.L.vo 74/2000, 4 L.146/2006, ascritto al capo 2
della contestazione, perché “il fatto non sussiste”.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 14/10/2015

Il=tegf2 ift,

ed in particolare sugli elementi costitutivi del reato di cui all’art.416 cod.pen., nonchè in ordine
alla non ipotizzabilità di un concorso continuato nei reati fiscali.
E’ pacifico che l’associazione per delinquere si caratterizzi per tre fondamentali elementi,
costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile,
destinato a durare anche oltre la realizzazione di delitti concretamente programmati,
dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo
che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall’esistenza di una struttura organizzativa,
sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obbiettivi criminosi presi di
mira. (Cass. sez. 2 n.16339 del 17/01/2013).
Quanto poi all’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di
persone nel reato continuato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, esso è individuabile
nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente
occasionale ed incidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati- anche
nell’ambito di un medesimo disegno criminoso- con la realizzazione dei quali si esaurisce
l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto
all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie
indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche
indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (sez.
5 n.42635 del 04/10/2004).
Sicchè si è ritenuto non configurabile il delitto di associazione per delinquere, quando, pur in
presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti
organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo crimnoso preventivamente individuato, e non
di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie
indeterminata di delitti (Sez. 6 n.19783 del 16/04/2013).

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