Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46154 del 17/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46154 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL KHADRISSI LASHEN N. IL 11/01/1972
avverso la sentenza n. 20753/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in pe
che ha concluso per ot..2_3,_
LAAA:

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
e

Data Udienza: 17/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 febbraio 2014 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della
sentenza emessa dal Giudice per l’Udienza preliminare del Tribunale di quella città in data 5
luglio 2013 emessa nei confronti di EL KHADRISSI LASHEN imputato del reato di cui agli artt.
73 e 80/2 lett. b) del D.P.R. 309/90 (detenzione a fini di spaccio di gr. 1.056,95 di cannabis
indica contenuta in 110 ovuli occultati all’interno di una autovettura nella disponibilità di esso
imputato) escludeva la contestata aggravante della ingente quantità e rideterminava la pena in

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando l’erroneità della
quantificazione della pena in relazione alla intervenuta incostituzionalità della norma di cui
all’art. 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90 nella parte in cui non fa distinzione tra droghe cd.
“leggere” e “droghe pesanti”, invocando il trattamento di miglior favore previsto dalla norma di
cui all’art. 73 comma 4° del D.P.R. 309/90 antecedente alla L. 49/06 (sentenza n. 32/14 della
Corte Costituzionale), In ogni caso il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al
diniego delle circostanze attenuanti generiche ed invoca il beneficio della sospensione
condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato nei termini e limiti che seguono.

2. Risulta fondata infatti la censura sollevata dal ricorrente con il primo motivo, basata su
una errata quantificazione della pena in dipendenza della dichiarata incostituzionalità per
effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 degli artt. 4-bis e
4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che
avevano modificato l’originaria disciplina dei commi 1 e 4 dell’art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309, abbandonando i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti elencate,
da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. “droghe pesanti”) e dall’altro, nelle tabelle II e IV (le
c.d. “droghe leggere”). Come è noto, infatti, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale ed a
decorrere dall’entrata in vigore della L. 49/06, quest’ultima disciplina fissava agli artt. 1 e 1-bis
dell’art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio per tutte le
sostanze stupefacenti; come accennato, tale soluzione è stata censurata dalla Corte che ha
ripristinato il testo anteriore.
2.1 La pronuncia della Corte Costituzionale ha quindi disarticolato il sistema sanzionatorio
fino a quel momento vigente per effetto della L. 49/06 (legge cd. “Fini-Giovanardi”) e tale
statuizione, reintroducendo il precedente sistema sanzionatorio caratterizzato dal cd. “doppio
binario”, refluisce favorevolmente sulla posizione del ricorrente, il quale, trovandosi nelle
condizioni di poter formulare uno specifico motivo di impugnazione afferente alla
quantificazione della pena in relazione allo stato della legislazione vigente al momento della
proposizione del ricorso, ha correttamente evidenziato l’illegalità della pena.
1

anni quattro di reclusione ed € 18.000,00 di multa, confermando nel resto.

2.2 Infatti la Corte distrettuale, nel rideterminare la pena, una volta esclusa la circostanza
aggravante della ingente quantità ha calcolato la pena muovendo dal minimo edittale previso
dall’art. 73 comma 1 bis D.P.R. 309/90 (anni sei di reclusione ed € 27.000,00 di multa, poi
ridotto di un terzo per il rito prescelto): tale rideterminazione, alla luce della pronuncia della
Consulta, ha comportato l’irrogazione di una pena in limiti di molto superiori a quello minimo
edittale oggi previsto dal (vecchio) quarto comma dell’art. 73 D.P.R. tornato in auge per effetto
della sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, sicchè la pena inflitta deve definirsi

5.164,00 di multa.
2.3 Si impone, pertanto, la necessità di annullare la decisione impugnata con rinvio degli
atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli perché proceda a nuovo giudizio sul punto
relativo al trattamento sanzionatorio previsto dalla più favorevole disciplina oggi in vigore.
3. Il ricorso va invece rigettato in ordine alla censura relativa alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche, perché del tutto generica ed in ordine alla concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena sia perché mai proposto con l’originario
atto di appello, sia perché generica nella sua formulazione.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata – con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Napoli – limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

illegale in quanto esorbitante rispetto al minimo edittale fissato in anni due di reclusione ed €

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