Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46137 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46137 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUGLIESE ANTONIO N. IL 12/10/1958
avverso la sentenza n. 131/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 maggio 2011 la Corte d’appello di Genova ha
confermato la sentenza del 18 febbraio 2009 del Tribunale di Genova, che aveva
dichiarato Pugliese Antonio colpevole del reato di cui all’art. 9, comma 2, legge
n. 1423 del 1956, e l’aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il

due motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione rispettivamente all’art. 9,
comma 1, legge n. 1423 del 1956 e in relazione all’art. 133 cod. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo, il ricorrente non considera che l’art. 9, comma 2,
legge n. 1423 del 1956, è stato modificato dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, di
conversione del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, e per effetto di tale modifica,
applicabile al caso in esame commesso il 3 febbraio 2007, punisce come delitto
l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale applicata con obbligo o divieto di
soggiorno, distinguendo tale ipotesi dalla meno grave fattispecie prevista dal
comma 1 del medesimo articolo, che punisce con l’arresto “il contravventore agli
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale”.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n.
2217 del 13/12/2006, dep. 23/01/2007, P.M. in proc. Laurendino, Rv. 235899;
Sez. 1, n. 47766 del 06/11/2008, dep. 23/12/2008, P.M. in proc. Lungari, Rv.
242748; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, dep. 25/02/2009, P.G. in proc. Iuorio,
Rv. 242975), l’attuale riferimento normativo tanto agli “obblighi” quanto alle
“prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di
soggiorno” (mentre in precedenza si prevedeva la sanzione della reclusione “se
l’inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di
soggiorno”) ha reso manifesta la volontà del legislatore di sottoporre a un
trattamento sanzionatorio più rigoroso tutte le infrazioni commesse da colui al
quale sia stata imposta la misura di prevenzione più grave e che, quindi, è stato
ritenuto portatore di una maggiore pericolosità rispetto a chi sia stato sottoposto
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difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di

alla mera sorveglianza speciale e le cui violazioni (esse sole, ai sensi della
normativa come modificata) sono, di contro, sanzionate con l’arresto.
Alla stregua di detta modifica normativa, pertanto, correttamente è stata
qualificata come delitto la violazione contestata al ricorrente, in quanto
inosservanza agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo di
soggiorno, al medesimo applicata, attuata per essersi recato a una
manifestazione pubblica ove vi era concorso di persone.
3. Il secondo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, è del tutto

impugnata che hanno evidenziato che il primo Giudice è partito dall’assoluto
minimo edittale, preclusivo di ulteriore riduzione.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

generico, non essendo correlato alle ragioni argomentate della decisione

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