Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46135 del 28/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46135 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORMICHELLA MICHELE N. IL 27/08/1972
avverso l’ordinanza n. 22/2015 TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO, del
23/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor.Avv.;

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Data Udienza: 28/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 tribunale di Benevento sezione per il riesame confermava il decreto di
sequestro probatorio di un veicolo affidato in leasing al Formichelli, rilevando
che esisteva una lettera raccomandata della società concessionaria, che
esprimeva la volontà di risolvere il contratto e che, nonostante i continui
solleciti, la debitrice non aveva adempiuto le proprie obbligazioni di pagamento,

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del
Formichella, che deduceva violazione dell’art. 646 cod. pen. Si deduceva che in
assenza di un accertamento giudiziale relativo alla risoluzione del contratto di
leasing questo non poteva ritenersi risolto, sicchè mancavano i presupposti
oggettivi e soggettivi dell’interversio possessionis.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato
1.1. Il collegio condivide il consolidato orientamento secondo cui il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e
probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono
comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con
una pronuncia a Sezioni Unite (Cass. Sez. un., n. 5876 del 28/01/2004,
Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con
pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Cass. sez. un., n.25932 del 29/05/2008,
Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a
Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv.
252430;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
1.2.

Il motivo relativo all’asserita

assenza del

fumus

del reato di

appropriazione indebita non è ammissibile.
Il collegio ribadisce che nell’ambito di un contratto di locazione finanziaria o di
vendita con riserva di proprietà, fino a quando non si verifica il totale pagamento
del prezzo, il locatario o il compratore hanno soltanto il possesso delle cose
locate o acquistate, delle quali non possono disporre “uti dominus”, senza una
illecita inversione del titolo del possesso e la conseguente responsabilità per il

2

continuando a detenere i veicoli oggetto della locazione.

reato di appropriazione indebita (Cass. sez. 2, n. 5809 del 05/12/2013, dep
2014, Rv. 258265).
L’appropriazione indebita in materia di leasing

richiede tuttavia che vi siano

elementi indicativi della interversio possessionis

che possono essere desunti

anche dalla mancata restituzione del bene dopo la ricezione della lettera con la
quale la parte che concede il bene in locazione comunica che intende risolvere
il contratto (Cass. sez. 2 n. 13347 del 07/01/2011 Rv. 250026; Cass. sez. 2,
n. 38604 del 20/09/2007, Rv. 238163) attivando i diritti conseguenti alla

1.3. Può dunque essere affermato che la interversione del possesso in relazione
ad un bene oggetto di locazione finanziaria si ritiene perfezionata ogni volta
che, assenti cause di forza maggiore, non si restituisca il bene ricevuto in
leasing

dopo avere ricevuto la comunicazione della volontà di risolvere il

contratto..

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 28 ottobre 2015

L’estensore

Il Presidente

accettazione della clausola risolutiva espressa.

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