Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4613 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4613 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASOLI CRISTINA N. IL 27/09/1972
avverso la sentenza n. 1328/2010 TRIBUNALE di ALESSANDRIA,
del 30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Alessandria, per quanto qui
interessa, condannava Cristina Basoli, riconosciute le circostanze attenuanti generiche,
alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 660 cod. pen..

2. Avverso la citata sentenza l’imputata propone, a mezzo del difensore di fiducia,
ricorso per cassazione.
Denuncia, in specie, il vizio della motivazione non avendo il giudice di merito

luce delle circostanze riferite dalla persona offesa che ha affermato di non avere mai
avvertito i messaggi come molesti e tenuto conto che la stessa ha rimesso la querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come è noto la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen., richiede che l’agente sia
mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo, consistente nella volontà di interferire
inopportunamente nell’altrui sfera di libertà, laddove, il biasimevole motivo, pur diverso
dalla petulanza, è ugualmente riprovevole in se stesso o in relazione alla persona
molestata.
Invero, la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto della valutazione
della prova della sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato in
contestazione, evidenziando che risulta accertata, attraverso le dichiarazioni della persona
offesa e degli altri testimoni, la natura molesta delle condotte della ricorrente.
A fronte di ciò le doglianze proposte con il ricorso si sostanziano in censure di fatto la
cui verifica è preclusa in sede di giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 1.000,00 (mille) in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle
ammende.

Così fieciso, il 29 ottobre 2013.

argomentato compiutamente in ordine alla concreta natura molesta delle condotte alla

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