Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4612 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4612 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALIFANO VINCENZO N. IL 18/09/1973
avverso l’ordinanza n. 3710/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 29/10/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18 luglio 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha disposto la trasmissione degli atti, per competenza, al Tribunale di
sorveglianza di Campobasso, luogo di detenzione del condannato, Califano
Vincenzo, istante per la detenzione domiciliare.
Avverso la predetta ordinanza il Califano ha proposto ricorso per
cod. proc. pen., in data 5 novembre 2012.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all’impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.
cassazione, al quale ha rinunciato con dichiarazione, ai sensi dell’art. 123