Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46117 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46117 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Malaj Petrit, nato in Albania il 31/05/1985;
avverso la sentenza del 15/03/2013 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con
rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giorno 8.4.2008 il Tribunale di Milano dichiarò Malaj
Petrit responsabile di rapina aggravata (capo B) e – riconosciute le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva – lo condannò
alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed C 700,00 di multa.
L’imputato fu assolto dai reati di cui ai capi A e C per non aver commesso il
fatto.

2. L’imputato ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
territoriale proposero gravame e la Corte d’appello di Milano, Sezione 3 penale,
con sentenza 15.3.2013, in parziale riforma della pronunzia di primo grado,

Data Udienza: 11/11/2015

esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.,
rideterminò la pena in anni 3 di reclusione ed C 600,00 di multa.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, mai contestata
rispetto all’unico reato per il quale l’imputato è stato condannato;
2.

mancanza di motivazione sulla applicazione della recidiva;

3.

mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che la recidiva, contestata in relazione ai
capi A e C, per mero errore materiale non era stata indicata anche per il capo B
e che doveva ritenersi contestata in quanto attiene alla persona del colpevole e
non a singole condotte.
Questa Corte conosce, ma non condivide, la pronunzia secondo la quale la
recidiva è una circostanza aggravante e come tale, per essere ritenuta in
sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale
riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice (Cass. Sez. 6, Sentenza
n. 5075 del 09/01/2014 dep. 31/01/2014 Rv. 258046. Fattispecie in cui la Corte
ha escluso l’applicabilità della recidiva per un reato diverso da quelli in relazione
ai quali la circostanza era stata formalmente contestata, ritenendo, inoltre,
irrilevante l’addebito formulato nell’ordinanza di misura cautelare).
La recidiva è certamente una circostanza aggravante, ma attiene alla
persona del colpevole e le difformità di contestazione della recidiva per singole
imputazioni possono derivare solo dalla data di commissione del reato o
dall’essere gli stessi di diversa indole.
In diversa ipotesi (come quella del caso in esame) la recidiva non può che
riferirsi a tutte le imputazioni.
Peraltro nel caso in esame la recidiva, nel caso in esame non è stata
implicitamente, ma esplicitamente contestata anche per il reato rispetto al quale
non vi era menzione della stessa, l’unico per il quale è intervenuta l’affermazione
di responsabilità.
Infatti, oltre ad essere menzionata sotto il primo capo di imputazione la
recidiva è contestata in calce a tutte imputazioni

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sulla recidiva.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la Corte territoriale ha
ricordato le recenti numerose condanne per reati anche specifici che denotano la
perseveranza dell’imputato nell’attività illecita.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha specificamente motivato sull’impossibilità di giudicare
prevalenti le attenuanti generiche alla luce dei richiamati precedenti penali.

il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 11/11/2015.

4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta

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