Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4611 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4611 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SVETOZAROV GEORGI N. IL 01/10/1966
avverso la sentenza n. 3218/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 16 aprile 2012 la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Bari in data 7 giugno 2011 con la quale Svetozarov Georgi, cittadino
bulgaro, era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni
quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato previsto dall’art. 12,

illegalmente nel territorio dello Stato il minorenne Hajidilavar Makmad Omar,
trasportandolo con la propria auto in un doppio fondo appositamente
predisposto tra il sedile posteriore e il portabagagli, nel quale lo straniero
affrontò il viaggio in traghetto, da Igoumenitsa a Bari, in condizioni inumane che
misero in pericolo la sua incolumità fisica; fatto commesso fino al 13 gennaio
2011, in Bari.

2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato personalmente, il quale denuncia inosservanza od erronea
applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.
Il Tribunale, contrariamente alla doglianza del ricorrente, ha legittimamente
respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
poiché la confessione dell’imputato, peraltro senza alternativa in ragione
dell’evidenza delle emergenze a suo carico, non era stata immediata e
comunque solo parziale; la minore età del clandestino trasportato, inoltre,
costituiva fattore di aggravamento del reato; e, infine, risultava che l’imputato
fosse gravato da un precedente per violenza privata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

commi 3 e 3bis, lett. b) e c), d.lgs. n. 286 del 1998, per avere introdotto

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

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