Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46101 del 28/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46101 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARICEVIC STJEPAN N. IL 23/06/1963
avverso la sentenza n. 1855/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
17/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
129_,Q,0(/
che ha concluso per

Udito, per la partgrtivile, l’Avv
Uditi difensoyAvv.

Data Udienza: 28/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, condannava il Baricevic per il reato di associazione a delinquere
finalizzata alla consumazione di più reati di usura e per i relativi reati fine alla

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del
Baricevic che deduceva:
2.1. vizio di motivazione nella valutazione del quadro probatorio a sostegno
dell’accertamento di responsabilità; gli elementi raccolti non sarebbero indicativi
del concorso dell’imputato nel reato, che sarebbe stato invece consumato
esclusivamente dal Durdevic (come emergerebbe dalle dichiarazioni rese nel
corso dell’interrogatorio, dal verbale di sequestro, dalle modalità della stesura
della ricognizione di debito, dalla delega ricevuta dall’imputato, dall’esito delle
perquisizioni, dalle dichiarazioni della persona offesa Grespan e dalle
dichiarazioni di Moro Adriana); secondo il ricorrente sarebbe assente l’elemento
soggettivo.
2.2. Inoltre: essendo la condotta addebitata

all’imputato successiva alla

“pattuizione” del rapporto usuraio che nel caso di specie indicava il momento
consumativo del reato, il successivo comportamento del Baricevic non poteva
essere considerato “concorsuale”, dato che non vi era stata alcuna riscossione
dell’obbligazione usuraria;
2.3. quanto ai reati ai danni del Novello si deduceva che l’accertamento di
responsabilità era stato effettuato solo sulla base delle dichiarazioni dell’offeso
che non trovavano alcun elemento di conferma in altri elementi raccolti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1.11 primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
Il ricorrente propone alla Corte di legittimità una lettura alternativa delle
emergenze processuali notoriamente inammissibile in Cassazione.
Il vizio di motivazione peraltro, per superare il vaglio di ammissibilità non deve
essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma
deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come
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pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa.

illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od
omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in
carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno
delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
E’ noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla
rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di

indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti
devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad
incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di
motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve
invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come
illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od
omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in
carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno
delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che
rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione
degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di
appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
Nel caso di specie si instava per una diversa interpretazione degli elementi di
prova orientata nel senso di attribuire la responsabilità solo al coimputato
Durdevic senza indicare fratture logiche decisive del percorso motivazionale
offerto dalla Corte territoriale.
Con specifico riguardo alla asserita estraneità al fatto di usura delle condotte
successive alla pattuizione volte alla riscossione della prestazione illecita, con
conseguente esclusione della condotta concorsuale il collegio ribadisce che
Risponde del delitto di concorso in usura – reato a condotta frazionata o a
consumazione prolungata -, il soggetto che, in un momento successivo alla
formazione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito, riesce
ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene,
l’incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell’ipotesi di
violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali
casi il momento consumativo dell’ usura rimane quello originario della
pattuizione (Cass. sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Rv. 262308; Cass. sez. 2
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competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio

n. 41045 del 13/10/2005, Rv. 232698; Cass. sez. 2, n. 3776 del 16/12/2008,
dep. 2009, Rv. 242473).
1.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che deduce l’assenza
di elementi di conferma alle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla persona
offesa (in relazione ai resti consumati ai danni del Novello) la Corte di legittimità
ha infatti chiarito che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc.
pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono
essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale

della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto
a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (in
motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa
si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali
dichiarazioni con altri elementi: Cass.

sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv.

253214).
La valutazione di attendibilità risulta, inoltre, effettuata nel rispetto delle linee
interpretative tracciate dalla Corte di cassazione in materia di valutazione delle
dichiarazioni degli offesi. Sul punto, il collegio condivide la giurisprudenza della
Corte di legittimità secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo,
cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali
possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di
responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità
soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in
tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; la Corte ha altresì precisato
come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere
opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass.

sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).
Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni
unite, la circostanza che l’offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore
probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del
dichiarante “coinvolto nel fatto”, che soggiace alla regola di valutazione indicata
dall’art. 192 comma 3 cod. proc. pen, ma richiede solo un controllo di
attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la
manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell’interesse patrimoniale
vantato.
La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando prende in considerazione la
possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso
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responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,

attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di
“opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice di merito un ampio
margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel
caso concreto. Le sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere
opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la
persona offesa sì sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una
specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento
della responsabilità dell’imputato» (nello stesso senso Cass. Sez. 1, n. 29372

Patella, Rv. 229755).
Peraltro costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità
l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato
rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel
compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede
di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex
plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del
22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005,
Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca,
Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha effettuato la valutazione di
attendibilità in coerenza con i parametri interpretativi indicati indicando anche le
conferme alla testimonianza dell’offeso che venivano rinvenute nella consegna
del denaro falso, e della vettura oltre che dalle analogie del rapporto usuraio
instaurato con il Novello con gli altri rapporti usurai emersi nel procedimento.

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 28 ottobre 2015

Il Presidente

del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Cass. Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004,

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