Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4610 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4610 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERIELLO PASQUALE N. IL 28/11/1956
avverso la sentenza n. 32/2013 TRIBUNALE di NOLA, del 14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 29/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Nola, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., ritenuta la continuazione e la recidiva, applicava la pena di anni uno e mesi
due di reclusione a Pasquale Ceriello in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2,
d.lgs. n. 159 del 2011 ed al reato di cui all’art. 116 c.d.s..
2.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che non configura il
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le censure mosse dal ricorrente sono prive della necessaria correlazione con la
motivazione della sentenza impugnata che ha operato la valutazione in ordine alla
qualificazione giuridica della condotta.
Peraltro, deve ribadirsi che qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della
pena ex art. 444 cod. proc. pen. senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è
necessario che il giudice si diffonda, in un’analitica motivazione sia sulla responsabilità
che sulla esatta qualificazione giuridica del fatto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.
reato di cui all’art. 116 c.d.s., bensì quello di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011.