Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46092 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46092 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARPARI ROCCO N. IL 10/02/1969
avverso la sentenza n. 1267/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
26/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 11/1A
che ha concluso per
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Data Udienza: 21/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, condannava Scarparí Rocco alla pena di anni due mesi otto di reclusione
ed euro 800 di multa per i reati di incendio (capo d), tentata estorsione (capo
e) e detenzione di esplosivo (capo b). I fatti risalivano al 2002. La Corte
territoriale individuava 168 giorni di sospensione della prescrizione nel corso del

2. Avverso tale sentenza proponeva v ricorso per cassazione i difensori
dell’imputato che deducevano:
2.1. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione
alla individuazione dell’imputato come mandante dei fatti per cui si procede. In
particolare: si riteneva errata la interpretazione della conversazione ambientale
tra lo Scarpari Rocco ed il padre nel corso della quale lo Scarpari diceva che i
genitori del Bonina credevano che l’esecutore materiale dell’incendio fosse lui
(Rocco Scarpari) e non il padre;
2.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione nella parte
in cui non era stato considerato che dalle conversazioni intercettate emergeva
che l’imputato non avrebbe voluto che il fatto venisse posto in essere con le
modalità realizzatesi, tanto che l’evento attribuitogli doveva considerarsi più
grave e diverso di quello voluto. Tale distanza tra l’evento realizzatosi e la
volontà dell’imputato avrebbe come conseguenza la non attribuibilità allo stesso
della detenzione degli esplosivi, ovvero degli strumenti utilizzati per consumare il
reato non voluto;
2.3. violazione dell’art. 159 n. 3 cod. pen e dell’art. 2 della legge 895\67. Si
deduceva l’illegittimo calcolo dei periodo di sospensione che non avrebbe
tenuto conto del fatto che in caso di inadempimento delle parti non riconducibile
alla astensione professionale l’udienza non può essere differita oltre il
sessantesimo giorno. Tale emergenza, se riferita al giudizio di appello (che
registrava il rinvio di sette udienze) aveva come conseguenza che la
sospensione maturata in tale fase non era di 1018 gg., ma di solo di 420 gg.
con conseguente prescrizione dei reati;
2.4. violazione dell’art. 129 cod., proc. pen. Si deduceva che la dichiarazione di
estinzione del reato per prescrizione in relazione al capo f) era illegittima perché
dagli atti emergevano con evidenza gli elementi per addivenire ad un
proscioglimento nel merito; in particolare si rimarcava come nelle conversazioni
intercettate i due indagati si sforzassero di dare una spiegazione al fatto del
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giudizio di primo grado e 1018 giorni in grado di appello.

quale venivano imputati, circostanza che sarebbe non compatibile con la
colpevolezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile
1.1. i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto diretti
a proporre alla Corte di cassazione una lettura alternativa delle prove non

ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione
di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso
difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso
identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile
come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella
mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle
prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
E’ noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla
rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di
competenza della Cassazione fino a comprendere la rivalutazione dell’interno
compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per
essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero
essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità
dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non
deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di
colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto
del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso
identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile
come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella
mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle
prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che
rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione
degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte
territoriale in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
2. Con riferimento al motivo che deduce il decorso dei termini di prescrizione, il
collegio ribadisce che il rinvio dell’udienza per impedimento legittimo del
difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione
del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far
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ammissibile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di

capo dalla cessazione dell’ impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la
disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto
dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Cass. sez. un., n. 4909 del
18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262913)
Tanto premesso con riferimento al capo b) aggiungendo ai dieci anni di
prescrizione i 588 giorni di sospensione indicati dal ricorrente, il termine di
prescrizione risulta decorso nell’agosto 2013, dunque in data successiva alla
pronuncia della sentenza di secondo grado.

possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo
maturati i relativi termini, dal momento che secondo la giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione l’inammissibilità del ricorso per
cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti
prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 21 del 11.11.1994 dep.
1995, rv 199903; Cass. Sez. Un., n. 32 del 22.11. 2000, rv 217266).
Con riferimento al capo d) l’estinzione per decorso del termine di prescrizione
non deve essere dichiarata in quanto il fatto ivi contestato risulta passato in
giudicato, non essendo stata proposta al riguardo alcuna impugnazione (anche
l’eccezione relativa al decorso dei termini di prescrizione era relativa al solo
capo b) .
2.3. Inammissibile è infine anche il motivo di ricorso che lamenta, in relazione al
capo f) l’illegittima dichiarazione della prescrizione che sarebbe stata dichiarata
malgrado la presenza di evidenti elementi palesemente indicativi della non
col pevolezza .
Nel giudizio di Cassazione, l’obbligo di dichiarare una più favorevole causa di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l’esistenza della causa
estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento
impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione (Cass.
sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253458). E che in presenza di una causa
di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di
assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei
casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione
del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli
atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”,
ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi
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Sul punto il collegio condivide la consolidata giurisprudenza secondo cui non

incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento
(Cass. sez. un., n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274)
Nel caso di specie la Corte territoriale dichiarava l’estinzione di un fatto per il
quale il tribunale aveva pronunciato una motivata pronuncia di condanna che
evidenziava la convergenza degli elementi raccolti nella indicazione della
responsabilità dell’imputato. Tale circostanza, assenti elementi di anomalia
argomentativa nell’accertamento di responsabilità, consente di escludere che la
valutazione di non colpevolezza potesse derivare con immediatezza dal

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma il 21ottobre 2015
L’estensore

iaL17,cto

Il Presidente
ne

ranco 7ndanese

compendio probatorio raccolto.

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