Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46090 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46090 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERNA GIOVANNI N. IL 02/06/1956
avverso la sentenza n. 1863/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 9_ \
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Udito, per la pa
Udii i difensot Avv.

Data Udienza: 21/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Palermo conferma la condanna di Perna Giovanni alla
pena di mesi tre di reclusione in relazione al reato di ricettazione di un
ciclomotore.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

2.1. violazione di legge processuale per omessa notifica del decreto di citazione
a giudizio al difensore di fiducia. Carenza di motivazione. Si deduceva che il
decreto di citazione a giudizio era stato notificato ad altro avvocato (Dario
Madonia) erroneamente indicato come difensore di fiducia, laddove sia l’avviso
di conclusione delle indagini preliminari che la sentenza di condanna venivano
invece notificati al difensore di fiducia avv. Fabio Cosentino. Dalla carenza di
notifica discenderebbe la nullità assoluta ed insanabile della sentenza di primo
grado e degli atti conseguenti.
Si censurava inoltre la carenza di motivazione della sentenza di appello: la
Corte territoriale piuttosto che dichiarare la nullità della sentenza emessa dal
primo giudice ometteva ogni valutazione, malgrado la proposizione della
doglianza;
2.2. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine al
riconoscimento dell’elemento soggettivo. Si rilevava che era ammissibile che
l’imputato avesse avuto la disponibilità del contrassegno per vie lecite e che
dunque il reato dovesse essere inquadrato nella meno grave fattispecie prevista
dall’art. 712 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
2. Quando sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in
procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la
Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può
accedere all’esame diretto degli atti processuali (Cass. sez. 1, n. 8521 del
09/01/2013, Rv. 255304).
In ossequio a tale condiviso principio il collegio accedeva agli atti e verificava
che il decreto di citazione a giudizio non veniva notificato al difensore di fiducia,
che non risulta essere rinunciatario o revocato.

dell’imputato che deduceva:

Tale fatto integra una mancanza di notifica che produce una nullità assoluta ed
insanabile che travolge tutti gli atti conseguenti, comprese le sentenze di primo
e secondo grado.
Sul punto il collegio condivide l’orientamento secondo cui l’omessa notifica del
decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato integra una
nullità assoluta insanabile. Peraltro l’ipotesi di mancanza di difesa tecnica,
sanzionata dall’art. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel
caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore,

avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte
del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere
assistito, nei casi in cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal “suo difensore”,
come dispone testualmente l’art. 179, comma primo, cod. proc. pen. (Cass. sez.
1, n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614; Cass. sez. un., n. 24630 del
26/03/2015, Rv. 263598).
Il secondo motivo è assorbito.
3. La sentenza impugnata e quella del Tribunale di Palermo in data 26.3.2012
devono essere annullate con rinvio al Tribunale di Palermo, per procedere alla
notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia in ossequio a
quanto previsto dall’art. 142 disp att. cod. proc. pen.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e quella del tribunale di Palermo in data
26.3.2012 con rinvio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2015

L’estensore

Il Presidente

ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non

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