Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46081 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46081 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIGH IUHOS ANDREI COSMIN N. IL 25/01/1997
avverso la sentenza n. 8/2015 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
13/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. STEFANO MOGIN; ,,
1Me/sentite le conclusioni del PG Dott. tytkxe4,0

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Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

ottobre 2015 la Corte d’Appello di Cagliari ha disposto la consegna del ricorrente alla
Romania in base al mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale Monocratico di Turda
per l’esecuzione della sentenza di condanna definitiva alla pena di anni tre e mesi quattro di
reclusione pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale Monocratico di Turda il 15 giugno
2015 per reati di concorso in furto aggravato e tentato furto aggravato commessi tra il 27 e
il 28 gennaio 2015.

2. Il ricorrente chiede che questa Corte rifiuti la consegna alle autorità romene
sulla base del fatto che egli ha stabile dimora in Italia presso il domicilio della madre, ove ha
inteso stabilire la sede principale dei propri interessi, come è provato anche dal fatto che
egli ha subito un intervento chirurgico presso l’Ospedale di Nuoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile. Questa Corte si e’ più volte espressa per indicare i
parametri necessari e sufficienti per affermare la stabilità della presenza di una persona nel
territorio dello Stato al fine dell’applicazione delle norme sul mandato d’arresto europeo. In
particolare e’ stato al riguardo chiarito che la nozione di “residenza” valorizzabile agli effetti
dell’applicazione dei vari regimi di consegna previsti dalla legge n. 69/2005 presuppone: a)
l’esistenza di un reale radicamento, non estemporaneo ma consolidato, dello straniero nello
Stato (Sez 6, n. 20553/2010), tra i cui indici necessari, anche se non sufficienti, si pone in
primo luogo quello della formale residenza anagrafica in Italia; b) l’ulteriore, conclusiva
evidenza che l’interessato abbia istituito nel territorio dello Stato, con continuità temporale e

1. Vigh iuhos Andrei Cosmin ricorre avverso la sentenza con la quale in data 13

sufficiente stabilità di legami con il territorio stesso, la sede principale, anche se non
esclusiva, dei suoi interessi affettivi, lavorativi, professionali, economici o culturali, (Sez 6,

La Corte territoriale ha dato conto dell’insussistenza di questi requisiti (il
ricorrente, che come risulta dagli atti non parla italiano, si trova sul territorio dello Stato da
pochi mesi; e’ sprovvisto di formale residenza in Italia; non è in possesso di documento
italiano d’identità, ma solo del codice fiscale; non lavora; le sue condizioni di salute non
sono ostative alla consegna) con motivazione completa ed esauriente, del tutto immune da
vizi logici e giuridici. Il ricorso si palesa invece essere privo di ogni allegazione idonea a
dimostrare il preteso legame del ricorrente col territorio italiano, ove egli ha fatto ingresso
solo nel marzo di quest’anno, ad appena due mesi dalla commissione dei reati per i quali è
stata richiesta la sua consegna ed in coincidenza temporale col suo rinvio a giudizio nel
procedimento conclusosi con la sentenza di condanna azionata in questa sede a fini di
consegna. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 22 comma 5 Legge
n. 69/2005.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2015.

n. 12665/2008; n. 17643/2008).

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