Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4608 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4608 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACE GIUSEPPE N. IL 07/07/1957
avverso la sentenza n. 6443/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la
sentenza di primo grado con la quale Giuseppe Pace è stato condannato, ritenuta la
continuazione, alla pena di mesi sei di arresto in relazione alle violazioni di cui all’art. 2
legge n. 1423 del 1956, accertate il 15.9.2008 ed il 2.11.2008.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, rilevando il vizio
della motivazione sia in ordine alla responsabilità, sia avuto riguardo alla quantificazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico, atteso che non
adempie all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 lettera c) cod. proc. pen.).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.

della pena non avendo la Corte territoriale valutato quanto rappresentato in udienza.

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