Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46071 del 22/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46071 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1)

Fabrizio Scarcella, nato a Taranto il 4.10.1972;

2)

Pietro Vella, nato a Taranto 1’8.10.1954

avverso la sentenza del 20 novembre 2014 emessa dalla Corte d’appello di
Potenza;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha chiesto il
rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l’avvocato Emidio Attavilla, che ha chiesto la
conferma della sentenza impugnata;
uditi gli avvocati Gianfran

Iadecola, difensore di Vella, nonché gli avvocati

Luca Bal;strteri e Francesco De Feis, difensori di Scarcella, che hanno
insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Data Udienza: 22/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Potenza ha
confermato la sentenza emessa il 26 giugno 2013, a seguito di giudizio
abbreviato, con cui il G.u.p. del locale tribunale ha ritenuto Fabrizio Scarcella
e Pietro Vella responsabili del reato di cui all’art.

319-quater c.p., così

pronuncia sulle pene accessorie e le statuizioni civili.
Secondo l’accusa, recepita dai giudici di secondo grado, Pietro Vella, nella
sua qualità di giudice del Tribunale civile di Taranto e assegnatario del
procedimento civile avente ad oggetto una richiesta di sequestro ante causam
della Kuwait Petroleum Italia s.p.a. nei confronti di Luigi Tonti, e Fabrizio
Scarcella, quale intermediario e autore materiale della richiesta concussiva,
avrebbero costretto Luigi Tonti a promettere il versamento di euro 8.000 a
titolo di “tangente” per l’esito favorevole del procedimento civile, somma
parzialmente corrisposta dal Tonti – che nel frattempo aveva denunciato i fatti
ai Carabinieri – nella misura di euro 4.000 allo Scarcella, che provvedeva a
corrisponderne la metà al Vella.

2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

2.1. L’avvocato Carlo Petrone, difensore di Vella, ha dedotto quattro motivi,
che di seguito si enunciano ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p.
Con il primo motivo si fa valere il vizio di motivazione della sentenza, che
ha omesso di prendere in esame una serie di deduzioni difensive tra cui le
censure sulla ritenuta attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dal
Tonti, nonché le critiche alla ricostruzione dei fatti che non tengono conto
degli elementi a favore del Vella, il quale non è stato mai diretto interlocutore
in nessuno dei dialoghi intercettati. In questo stesso motivo si rileva la
illogicità della motivazione là dove non desume l’estraneità del Vella alla
vicenda dal fatto che né il Fedeli (coimputato in seguito assolto) né lo
Scarcella abbiano mai contattato telefonicamente il magistrato, del quale non
sono stati neanche in grado di fornire un numero telefonico di riferimento,
omettendo ogni considerazione anche sulla circostanza che lo Scarcella non è
stato in grado di soddisfare la richiesta di Tonti di incontrare il Vella, fatto che

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riqualificata l’originaria contestazione di concussione, ribadendo anche la

avrebbe giustificato la tesi di un millantato credito da parte dello Scarcella.
Anche la ricostruzione della reazione del Vella al momento dell’arresto in
flagranza viene sottoposta a critica, evidenziando l’assoluta divergenza tra
quanto dichiarato dai coimputati e dalla polizia giudiziaria: nel ricorso si
sostiene che dalle convergenti dichiarazioni dei coimputati risulta che il Vella
rifiutò la busta con il denaro offertagli dallo Scarcella, che evidentemente

momento avrebbe ricevuto parte della tangente concordata non trova alcuna
giustificazione probatoria.
Con il secondo motivo si sostiene che le risultanze probatorie, in particolare
le modalità paritarie dei contatti tra Scarcella e Tonti in vista di un accordo
condiviso, avrebbero dovuto condurre ad ipotizzare il tentativo bilaterale di
corruzione, per cui i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti nell’alveo del
combinato disposto degli artt. 56 e 318 c.p.
Con il terzo motivo si rileva che ove la Corte d’appello avesse ritenuto di
condividere l’impostazione accusatoria basata sul diretto coinvolgimento del
Vella nella trattativa illecita proposta dallo Scarcella avrebbe dovuto
inquadrare la sua condotta nella diversa fattispecie dell’istigazione alla
corruzione di cui all’art. 322 comma 3 c.p. Infatti, ove si ritenga il
coinvolgimento diretto del Vella, si sarebbe dovuto tenere presente che lo
stesso si è solo limitato a sollecitare una dazione in denaro senza mai abusare
dei propri poteri o qualità e che Tonti non ha mai subito una qualche forma di
pressione psicologica, limitandosi a simulare l’accettazione della proposta
offertagli.
Con il quarto motivo si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 319-quater
c.p. nella forma del reato consumato, mentre si sarebbe dovuto
correttamente ritenere il tentativo di induzione indebita, in considerazione del
fatto che Tonti, sin dai primi incontri con lo Scarcella, si è sempre mosso con
l’intento di smascherare i soggetti che gli stavano proponendo accordi illeciti,
munendosi di registratore, per poi denunciare tutto ai Carabinieri. In altri
termini, il reato non si è consumato in quanto il soggetto passivo ha accettato
la proposta al solo scopo di favorire la prosecuzione delle indagini per la
cattura dei responsabili.
Successivamente sono state depositate note difensive, in cui si ribadiscono
i motivi già proposti nel ricorso e, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 322

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stava compiendo un tentativo di corruzione, mentre la tesi secondo cui in quel

comma 3 c.p., che si ritiene debba applicarsi alla fattispecie in esame, si
sottolinea come il fatto che l’istigazione alla corruzione inerisca ad un
procedimento civile e quindi abbia ad oggetto gli atti giudiziari di cui parla
l’art. 319-ter c.p., che però non è richiamato dall’art. 322 c.p., comporti che il
reato debba essere punito con le sanzioni previste per l’istigazione alla

2.2. Gli avvocati Luca Balistreri e Luca De Feis, nell’interesse di Scarcella,
hanno dedotto quattro motivi, che di seguito si enunciano ai sensi dell’art.
173 disp. att. c.p.p.
Con il primo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto consumato il
reato di induzione abusiva di cui all’art.

319-quater c.p., ritenendo che

l’accettazione non vi sarebbe stata, nemmeno il 9.3.2012, in quanto in tale
data il Tonti aveva presentato il giorno prima la denuncia ai Carabinieri.
Con il secondo motivo, collegato al primo, si rileva l’erronea applicazione
della legge penale, sostenendo che il reato di induzione indebita andava
configurato nella forma del tentativo.
Con il terzo motivo si deduce l’omessa motivazione della sentenza per non
aver offerto alcuna risposta alla richiesta della difesa di qualificare i fatti
contestati nel reato di cui all’art. 322 c.p. In particolare, si sostiene che la
vicenda avrebbe dovuto rientrare nell’ambito della istigazione alla corruzione
tentata, in quanto la promessa sarebbe avvenuta solo successivamente alla
presentazione della denuncia da parte del Tonti.
Con il quarto motivo si denuncia il travisamento delle prove, per avere la
Corte d’appello ricondotto l’evento del ripensamento del Vella ad una tesi
“intempestiva ed autoreferenziale” manifestata dallo Scarcella in sede di
dichiarazioni spontanee, laddove tale circostanza risulta dalla trascrizione
della conversazione avvenuta il 12.3.2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La ricostruzione dei fatti operata in sentenza appare logica e coerente,
fondata su solidi elementi di prova, sicché devono ritenersi infondati i motivi
dedotti dai ricorrenti con cui si denunciano, sotto diversi profili, vizi della
motivazione.

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corruzione propria ed impropria.

3.1. La Corte d’appello ha innanzitutto proceduto ad esaminare le
dichiarazioni di Luigi Tonti, cioè della persona offesa costituitasi parte civile,
fonte di accusa, e le ha ritenute pienamente credibili e attendibili, in quanto
“non ispirate da alcun intento calunniatorio” e caratterizzate da “contributi
narrativi precisi, orientati nel tempo e nello spazio ed esenti da contraddizioni

estrinseci, rappresentati dalle registrazioni di alcune conversazioni effettuate
dallo stesso Tonti, dall’attività di intercettazione e di appostamento eseguita
dalla polizia giudiziaria, nonché dalle dichiarazioni rese da Scarcella, oltre che
da Fedele, altro coimputato in precedenza prosciolto.
Come è noto, secondo una giurisprudenza assolutamente pacifica di
questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa, anche quando si sia
costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri
estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità
penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa
rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone
(Sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461, Bell’Arte).
Ed è quello che nella specie hanno fatto i giudici di secondo grado, i quali
non solo hanno indicato le emergenze processuali determinanti per la
formazione del loro convincimento, in modo tale da consentire l’individuazione
dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, ma hanno
anche individuato elementi di conferma delle accuse mosse dal Tonti,
ritenendo opportuno ricercare riscontri.

3.2. Pertanto, deve ritenersi provato che vi è stata un’attività
“persuasiva” di carattere induttivo svolta da Scarcella nei confronti di Tonti, in
relazione ad un sequestro giudiziario richiesto dalla società Kuwait ed avente
ad oggetto la stazione di servizio di cui Tonti era titolare, procedimento
assegnato a Vella in data 30.1.2012.
Secondo la ricostruzione contenuta in sentenza, di questo procedimento
Tonti viene ad essere informato da Fedeli, che gli consiglia di contattare
l’avvocato Scarcella: i due si incontrano tre volte, in data 10.2.2012, prima

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logiche e fattuali”, precisando come esse siano state riscontrate da elementi

della notifica del ricorso, il giorno 25.1.2012, dopo la notifica, e il 26.2.2012.
A questo punto Tonti contatta Scarcella e lo incontra il 29.2.2012; Tonti si
presenta a questo primo incontro munito di un registratore tascabile, in
quanto, come poi ha dichiarato, non era rimasto “del tutto convinto” del
comportamento dello Scarcella, che aveva sentito telefonicamente; anche ai
successivi incontri si presenterà con il registratore.

“assolutamente chiaro ed univoco”, emergendo dalle parole di Scarcella una
chiara condotta induttiva “in piena e convergente sintonia di intenti” con
Vella: infatti, Scarcella parla, senza esitazione, del procedimento di sequestro,
del giudice Vella, di Fedele, quale amico del giudice, del fatto che Vella è
“intenzionato a scendere a più miti consigli”, che “avrebbe dovuto
neutralizzare il rischio del sequestro chiesto dalla Kuwiat con una eventuale
impugnazione” e infine chiede una copia del ricorso notificato.
In sostanza, secondo i giudici, già nell’incontro del 29.2.2012, Scarcella
pone in essere un’attività persuasiva prospettando la disponibilità di Vetta a
pilotare il procedimento a favore di Tonti.
Nell’incontro dell’8.3.2012 Tonti, consapevole di trovarsi dinanzi ad una
pretesa illecita di denaro, chiede a Scarcella di quale cifra si stesse parlando,
ricevendo da questi una rassicurazione sulla ragionevolezza della richiesta;
nel frattempo Tonti ha presentato una denuncia ai Carabinieri e all’incontro
del 9.3.2012 riceve da Scarcella la richiesta di 8.000 euro da pagare in
contanti, “metà subito e metà alla fine”.
Il 13.3.2012 i due si incontrano presso lo studio di Scarcella, dove nel
frattempo è stato inserito un dispositivo di intercettazione tra presenti, e qui
Tonti consegna a Scarcella la somma di euro 4.000, banconote in precedenza
fotocopiate dalla polizia giudiziaria.
Nello stesso giorno Scarcella si reca presso l’abitazione del Vella, lo
chiama a citofono e lo attende all’interno della sua autovettura; Vella arriva e
prende posto all’interno dell’autovettura ed è a questo punto che
intervengono i Carabinieri che hanno seguito gli spostamenti di Scarcella e
che sorprendono Vella con una busta in mano contenente 2.000 euro,
banconote corrispondenti a quelle consegnate da Tonti a Scarcella.
Nello studio di Scarcella vengono rinvenuti gli altri 2.000 euro.

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I giudici evidenziano come il tenore delle conversazioni registrate sia

3.3. Così ricostruita la vicenda non vi è alcun dubbio in ordine al pieno
coinvolgimento di Scarcella, il quale nel suo ricorso si limita a contestare
esclusivamente la qualificazione del reato attribuitogli.

3.4. Per quanto riguarda Vella, la Corte d’appello ritiene che

fosse

d’accordo con Scarcella e lo desume dal fatto che quest’ultimo trattiene

metà a Vella, sulla base, evidentemente, “di un accordo spartitorio con il
magistrato”; un altro elemento a favore dell’esistenza di un accordo tra
Scarcella e Vella è costituito, secondo la sentenza, dal fatto che i due si sono
incontrati il 9.3.2012, incontro durante il quale i giudici ritengono che
Scarcella abbia informato il magistrato delle “trattative” con Tonti e,
soprattutto, del fatto che questi avrebbe corrisposto 8.000 euro; di questo
incontro Vella non ha offerto alcuna spiegazione alternativa.
Infine, la Corte territoriale rileva come – a differenza di quanto sostenuto
da Vella, in ordine alla mancata consapevolezza che la busta offertagli da
Scarcella contenesse del denaro – sussistono puntuali elementi probatori che
dimostrano “incontrovertibilmente che il Vella, non solo, ha avuto tra le mani
la busta in questione, ma l’ha aperta rendendosi perfettamente conto del suo
contenuto”, in quanto tale azione è stata osservata dagli operanti durante il
servizio di appostamento, i quali hanno riferito che la busta venne riposta nel
vano oggetti dell’autovettura solo alla vista degli agenti, sottolineando come
non vi fu alcuna reazione da parte del Vella alla consegna della busta,
circostanza questa dalla quale i giudici di merito hanno desunto la piena
volontà del magistrato di accettare il denaro.

4. Una volta ritenuta completa, esauriente e logica la motivazione con cui
sono stati ricostruiti i fatti, resta da verificare la correttezza della loro
qualificazione.

4.1. Preliminarmente, si ritiene che non può accogliersi la richiesta delle
difese di qualificare il fatto nel reato di tentata corruzione ovvero di istigazione
alla corruzione, in quanto tali fattispecie incriminatrici presuppongono
entrambe l’esistenza di un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti diretto al
mercimonio dei pubblici poteri, rapporto paritetico che nella specie non vi è

esattamente la metà della somma pattuita con Tonti, consegnando l’altra

stato. Infatti, il Tonti è stato oggetto di un’azione induttiva orchestrata dai
due imputati, uno dei quali pubblico ufficiale, diretta a persuaderlo e a
convincerlo di poter evitare le possibili conseguenze negative dell’iniziativa
giudiziaria intrapresa dalla Kuwait nei suoi confronti solo attraverso
l’intervento del giudice Vella, facendogli intendere che altrimenti l’esito del
procedimento avrebbe potuto essere sfavorevole. Condotta abilmente posta in

procedimento civile, in modo da indurre Tonti ad accettare necessariamente
le illecite richieste. Si tratta, evidentemente, di circostanze incompatibili sia
con la sussistenza di un accordo, sia con la condotta di sollecitazione cui si
riferisce l’art. 322 comma 4 c.p.

4.2. La Corte d’appello ha ritenuto, confermando la sentenza di primo
grado, che le condotte poste in essere dagli imputati configurino il reato di
induzione indebita consumata, sul presupposto che tale reato si perfeziona nel
momento in cui la richiesta del pubblico agente è accolta, anche con la sola
promessa, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il privato si sia
rivolto alla polizia. Nella specie, si è ritenuto che la consumazione del reato sia
avvenuta il 29.2.2012, cioè sin dal primo incontro di Tonti con Scarcella,
avendo il primo sostanzialmente accettato la proposta e promesso il
pagamento.
Diversamente, il Collegio ritiene la sussistenza della induzione indebita
tentata.
Infatti, nel caso in cui l’evento non si verifichi per la resistenza opposta
dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente non è configurabile
l’induzione consumata, ma solo quella tentata. Nella specie, Tonti sin dal
primo incontro ha concretamente manifestato l’intenzione di resistere alla
induzione propostagli da Scarcella, tanto è vero che all’incontro dl 29.2.2012
si è presentato con il registratore tascabile e subito dopo ha depositato una
prima denuncia ai Carabinieri. Dalla stessa narrazione dei fatti contenuta nella
sentenza emerge chiaro l’atteggiamento di Tonti che non soggiace alle
“pressioni” di Scarcella – che agisce in concorso con Vella.
In questo caso, l’agente pubblico – tramite Scarcella – ha abusato della
sua qualità, ma ha posto in essere un tentativo di induzione del privato a
dare o a promettere indebitamente un’utilità, senza riuscire nel suo intento,

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essere, accentuando e valorizzando il peso decisivo del giudice Vella nel

perché, l’evento non si è verificato proprio per la resistenza del privato (Sez.
VI, 11 aprile 2014, n. 32246, Sorge).
Del resto, si tratta di un’interpretazione che la giurisprudenza ha
utilizzato in tema di concussione, là dove ha sempre ritenuto che debba
qualificarsi come tentata la fattispecie in cui il soggetto passivo effettui la
promessa di una prestazione, nei confronti del pubblico ufficiale, all’unico

non si perfeziona la sequenza che dovrebbe collegare la promessa e, dunque,
la consumazione del reato, al metus provocato dalla condotta dell’agente (cfr.,
Sez. VI, 21 gennaio 2003, n. 11384, Zangrilli; Sez. VI, 7 giugno 2007, n.
10355, Bruno).
Nel caso in esame non può affermarsi, come fa la sentenza impugnata,
che vi sia stata la consumazione del reato il 29.2.2012, in quanto in quel
primo incontro i termini della proposta induttiva risultano ancora poco chiari e
del tutto indeterminati, sicché deve escludersi che già allora vi sia stata la
promessa da parte del Tonti, promessa che non poteva avere un oggetto
definito, dal momento che Scarcella in quell’occasione non fa alcun riferimento
al pagamento di somme di denaro, riferimento che, come ammette la stessa
sentenza, viene esplicitato solo nell’incontro del 9.3.2012, quando Tonti aveva
già presentato la prima denuncia ai Carabinieri, peraltro consegnando la
registrazione degli incontri precedenti. Non vi è stata, pertanto, promessa
collegata all’attività induttiva e di conseguenza non può considerarsi
consumato il reato di cui all’art.

319-quater c.p. dal momento che la

promessa è intervenuta successivamente alla predisposizione, d’accordo con i
Carabinieri, di un piano diretto a raccogliere le prove del reato.

5. In conclusione, la qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 319-

quater c.p., comporta l’annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte
d’appello competente, solo per la rideterminazione della pena.
Gli altri motivi dei ricorsi vanno rigettati.
Gli imputati devono essere condannati, in solido, a rifondere alla parte
civile le spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
3.510,00 oltre spese generali, iva e cpa.

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scopo di favorire la prosecuzione delle indagini, dal momento che in tal caso

P. Q. M.

Qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56 e 319-quater c.p., annulla la
sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia alla Corte d’appello di
Salerno per la relativa rideterminazione.
Rigetta nel resto i ricorsi.

spese sostenute nel presente grado, liquidate in complessivi euro 3.510,00,
oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso il 22 luglio 2015

Il Consig ere estensore

Il Presidente

Condanna gli imputati, in solido, a rifondere alla parte civile Luigi Tonti le

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