Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4607 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4607 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FONTANA FIORELLO N. IL 18/02/1980
LCcCE;

avverso la sentenza n. 484/2010 CORTE APPELLOvSEZ.DIST. di
TARANTO, del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata
di Taranto, confermava la sentenza di primo grado con la quale Fiorello Fontana veniva
condannato, con la continuazione e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva contestata, alla pena di mesi nove di arresto in relazione alle violazioni di cui agli
artt. 9 legge 1423 del 1956 e 116 c.d.s..

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando il vizio

giudici di secondo grado si sono limitati a richiamare le valutazioni della sentenza
impugnata.
Lamenta, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente – invero generiche – sono manifestamente infondate.
La Corte territoriale ha motivato con argomenti esenti da vizi logici in relazione alla
responsabilità del ricorrente precisando, altresì, che la condotta configura la fattispecie
più grave di cui al comma 2 dell’art. 9 della legge n. 1423 del 1956, ancorchè sia stata
contestata quella di cui al comma 1.
E’ palese la infondatezza del rilievo relativo alle circostanze attenuanti generiche che
sono state riconosciute al ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

della motivazione avuto riguardo alla affermazione della responsabilità per la quale i

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