Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46039 del 09/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46039 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIUTO GIOVANNI N. IL 21/03/1953
avverso la sentenza n. 278/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 09/10/2015
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato’ • OMA, nella camera di consiglio del 9/10/2015
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Catania con sentenza del 9/10/2014 ha parzialmente riformato —
escludendo la recidiva e rideterminando la pena originariamente inflitta – la sentenza 18/4/2013 del
Tribunale di quella città, che aveva affermato la penale responsabilità di SCIUTO Giovanni in
ordine al reato di cui all’art. 349, comma 2 cod. pen. ;
— che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta decisione denunziando
violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, ribadendo censure formulate con motivi nuovi
dichiarati correttamente inammiqibili dalla Corte territoriale perché tardivi e non inerenti ai temi
specificati con l’atto di impugnazione (in appello aveva infatti dedotto esclusivamente la questione
concernente il trattamento sanzionatorio);
— che il ricorso, conseguentemente, in base al disposto dell’art. 606, 3 0 comma, c.p.p., va dichiarato
inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) —
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00.