Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46039 del 09/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 46039 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIUTO GIOVANNI N. IL 21/03/1953
avverso la sentenza n. 278/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/10/2015

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato’ • OMA, nella camera di consiglio del 9/10/2015

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Catania con sentenza del 9/10/2014 ha parzialmente riformato —
escludendo la recidiva e rideterminando la pena originariamente inflitta – la sentenza 18/4/2013 del
Tribunale di quella città, che aveva affermato la penale responsabilità di SCIUTO Giovanni in
ordine al reato di cui all’art. 349, comma 2 cod. pen. ;
— che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta decisione denunziando
violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, ribadendo censure formulate con motivi nuovi
dichiarati correttamente inammiqibili dalla Corte territoriale perché tardivi e non inerenti ai temi
specificati con l’atto di impugnazione (in appello aveva infatti dedotto esclusivamente la questione
concernente il trattamento sanzionatorio);
— che il ricorso, conseguentemente, in base al disposto dell’art. 606, 3 0 comma, c.p.p., va dichiarato
inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) —
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA