Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46034 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46034 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALFONSI VALERIO N. IL 28/01/1970
avverso la sentenza n. 5303/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/10/2015

Ritenuto:
che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 4/11/2014 ha confermato la sentenza emessa in
data 13/3/2009 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e con la quale ALFONSI Valerio era
stato condannato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. 171 ter lett. d) legge 633\41 e 648 cod.
pen. (acc. Caserta il 27/5/2007);

–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26
giugno 2013 e Sez. H n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la
mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le
argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda
l’impugnazione.
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria
di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato inVOMA, nella camera di consiglio del 9/10/2015
Il Presidente

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— che l’interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti
della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata;

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