Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4603 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4603 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUGLIELMI LUIGI N. IL 04/08/1922
avverso la sentenza n. 346/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari in parziale
riforma della decisione di primo grado che, all’esito del giudizio abbreviato,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, condannava
Luigi Guglielmi per i reati detenzione e porto di un caricatore e due impugnature
per pistola, riduceva la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione ai criteri di
cui all’art. 133 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze mosse dal ricorrente sono, all’evidenza, del tutto aspecifiche e
fondate su valutazioni di merito, avendo, peraltro, la Corte territoriale
riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 5 legge n. 895 del 1967 e ridotto la pena
indicando in maniera logica ed esauriente le argomentazioni poste a fondamento
della propria decisione sul punto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso il 29 ottobre 2013.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo la

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