Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46029 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46029 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

• ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARBONARO ANTONINO N. IL 18/02/1963
avverso la sentenza n. 707/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
23/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/10/2015

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Catania, con sentenza del 23/5/200 ha riformato la decisione in data
11/10/2010 del Tribunale di quella città, dichiarando, tra l’altro di non doversi procedere nei
confronti di CARBONARO Antonino per alcuni tra i reati ascrittigli e rideterminando la pena per il
residuo reato di cui al capo b) (sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione — acc. in Catania
e Corigliano Calabro fino al luglio 2003);

— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato (nella specie,
censurando l’interpretazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche effettuate dai giudici di
merito) non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione
sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli
elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del
quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel
merito della sentenza impugnata;
— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema il riconoscimento di circostanze
attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità
del reo. Nella fattispecie in esame, il giudice di merito, nel corretto esercizio del potere
discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva al ruolo non
marginale svolto dall’imputato
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA,
nella camera di consiglio del 9/10/2015
_
—- ff dons . ere estensore
Il Presidente

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali, ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;

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