Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46025 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46025 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO FIALE
Dott. LUCA RAMACCI
Dott. ALDO ACETO
Dott. ANDREA GENTILI
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

ORDINANZA

– Presidente – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORILLO CIRO N. IL 19/02/1977
avverso la sentenza n. 10196/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

REGISTRO GENERALE
N. 7328/2015

Data Udienza: 09/10/2015

Ritenuto:
che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 10/1/2012 ha confermato la sentenza emessa in
data 16/5/2008 dal Tribunale di quella città e con la quale FIORILLO Ciro era stato condannato
per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 25, 282, lett. f), 286 d.P.R. 43\1973, 1, 67, 70 d.P.R. 633\72
(acc. Napoli 29/9/2005);

–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26
giugno 2013 e Sez. II n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la
mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le
argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda
l’impugnazione.
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria
di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 9/10/2015
Il Presidente

Gko

— che l’interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti
della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata;

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