Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4602 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4602 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI GIUSEPPE N. IL 07/09/1978
avverso la sentenza n. 3968/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila confermava la
decisione di primo grado con la quale Giuseppe Guarnieri veniva condannato, con la
diminuente del rito abbreviato e la recidiva contestata, alla pena di anni due di reclusione
in relazione all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956 per non essere stato trovato presso
la propria abitazione nelle ore prescritte.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la

istruttoria dibattimentale pur essendo relativa a circostanze determinanti ai fini
dell’affermazione della responsabilità.
Lamenta, altresì, il vizio di motivazione essendosi limitata la Corte a recepire gli
argomenti del primo giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico, atteso che non
adempie all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 lettera c) cod. proc. pen.)
proponendo censure che non tengono conto delle argomentazioni poste a fondamento
della decisione impugnata. Tanto, in specie, tenuto conto che il giudizio è stato celebrato
con il rito abbreviato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.

violazione di legge avendo la Corte territoriale respinto la richiesta di rinnovazione della

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