Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4601 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4601 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOSIA AMEDEO N. IL 20/08/1968
avverso la sentenza n. 932/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta
confermava la decisione di primo grado con la quale il Tribunale di Enna aveva
condannato Amedeo Nicosia per il reato di cui all’art.9, comma 1, legge 1423 del 1956,.
Riteneva infondata l’impugnazione anche con riguardo alla contesta abitualità delle
frequentazioni con soggetti pregiudicati, atteso che risultava accertato che l’imputato era
stato notato ripetutamente in compagnia di diversi soggetti pregiudicati.

denunciando la violazione di legge in ordine alla abitualità delle frequentazioni con
soggetti pregiudicati trattandosi di incontri occasionali che non possono essere ritenuti
sintomo univoco di abitualità.
Deduce, altresì, la insussistenza del dolo non potendo l’imputato conoscere i
precedenti del Licata in considerazione della natura dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate avendo la Corte
territoriale espressamente evidenziato sul punto che risultava accertato che l’imputato era
stato notato ripetutamente in compagnia di distinti soggetti pregiudicati.
I restanti rilievi si sostanziano in censure di fatto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.

2. Propone ricorso per cassazione il predetto, a mezzo del difensore di fiducia,

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