Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4601 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4601 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTONE GIUSEPPE N. IL 23/11/1970
MARIGLIANO VINCENZO N. IL 12/11/1979
avverso la sentenza n. 3413/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. útp6z,
che ha concluso per fro, h h _z& tf.a.04 c„,.t 2.d ‘uilL,

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GI-J

Data Udienza: 11/12/2014

41 Montone e Marigliano

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe
in relazione al reato di cui all’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990. La sentenza è stata
confermata dalla Corte d’appello di Napoli, dopo che gli imputati avevano rinunziato a

L’imputazione attiene alla detenzione in concorso di circa 854 grammi di
marijuana.

2.Ricorrono per cassazione gli imputati, con atti di analogo tenore, lamentando
che la Corte d’appello ha acriticamente ripetuto le valutazioni del primo giudice, senza
dare adeguata risposta alle deduzioni difensive; ed ha confermato la pena senza
considerare la confessione e la parziale rinunzia i motivi d’appello.

3. La sentenza impugnata considera che l’appartamento nel quale è stato
rinvenuto lo stupefacente costituiva una vera e propria piazza di spaccio della quale gli
imputati erano gestori; essendo stato rinvenuto oltre alla droga anche l’armamentario
per il confezionamento in dosi. Si è quindi in presenza di illecito rilevante la cui gravità
non è scalfita dall’ammissione dell’addebito scaturita esclusivamente dalla evidenza
della prova.
Tale apprezzamento non presenta vizi logici o giuridici. Tuttavia il tema della
pena dovrà essere riesaminato.
Infatti, con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
21 febbraio 2006, n. 49. In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto che le norme
impugnate, introdotte in sede di conversione del decreto legge, difettino
manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del
decreto legge, e debbano per tale assorbente ragione ritenersi adottate in carenza dei
presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi
dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Rileva, in particolare, che l’art. 4 bis aveva riscritto l’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990, eliminando la distinzione sul piano sanzionatorio, prevista dalla disciplina
previgente, tra le sostanze stupefacenti incluse in differenti tabelle; ed introducendo
un trattamento punitivo unitario che si è risolto nella diminuzione delle sanzioni
previste per le cosiddette droghe “pesanti” e nell’incremento di quelle previste per le
cosiddette droghe “leggere”. La caducazione della norma in questione comporta che,

tutti i motivi d’appello, tranne quello sulla pena.

come espressamente enunciato dalla Corte costituzionale, tornino a ricevere
applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai
validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le
disposizioni caducate. La conseguenza è, per quel che qui interessa, che rivive
l’apparato sanzionatorio precedentemente previsto per l’hashish, più lieve di quello in
vigore all’epoca del fatto. La questione attiene alla legalità della pena; e coinvolge
l’applicazione dell’art. 2 cod. pen. La sentenza va quindi sotto tale riguardo annullata

P qm

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli.
Rigett-~st

i.

Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenzaLkh ordine
all’affermazione di responsabilità degli imputati.
Roma 11 dicembre 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco laiotta)

IL PRE IDENTE
(Car

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

con rinvio alla Corte d’appello ai fini della rideterminazione della pena.

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