Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4600 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4600 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SQUEO NICOLA N. IL 03/05/1979
avverso la sentenza n. 13076/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ANDRIA, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 29/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari, sezione distaccata
di Andria, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a Nicola Squeo,
ritenuta la continuazione, la pena di mesi tre di arresto in relazione a più
violazioni della disposizione dell’art. 2, legge 1423 del 1956.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la
attenuanti generiche ed in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze assolutamente aspecifiche sono, altresì, manifestamente
infondate – quindi, inammissibili anche sotto tale profilo – atteso che, qualora
l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si
diffonda, in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui
quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art.
129 cod. proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta,
uno specifico obbligo motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di
applicazione della pena quantomeno un’ammissione del fatto se non addirittura
«una forma di ammissione di responsabilità» (Sez. 1, 3.11.1995, Nulli; Sez.
3, 26.6.1995, Donazzolo; Sez. 1, 13.5.1994, Dellegrottaglie; Sez. 1, 12.1.1994,
Di Modugno; Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o un implicito riconoscimento di
colpevolezza (Sez. 6, 19.6.1991, Jomli).
Le circostanze attenuanti generiche non risultano incluse nel patto concluso
tra le parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
violazione di legge avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in
favore della cassa della ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.