Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DUTOIT FRANCESCO

n. il 9.02.1982

avverso la sentenza n. 124/2011 del Tribunale di Foggia – sezione
distaccata di Trinitapoli – del 21.09.2011
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 14 novembre 2012 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

L’avv.

Maurizio

Nucci,

l’accoglimento del ricorso

difensore

dell’imputato,

insiste

per

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN DIRITTO
DUTOIT Francesco ricorre in Cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, del Tribunale di Foggia – sezione distaccata di Trinitapoli -che in sede
di appello ha confermato la sentenza di condanna del Giudice di Pace di
Trinitapoli del 22.09.2009 emessa nei suoi confronti in ordine al delitto di cui
all’art. 590 cod. pen. a seguito di sinistro stradale.
Si denuncia violazione di legge.
Si deduce che l’imputato non è stato identificato nell’immediatezza dei fatti e non

possibile affermare che alla guida dell’autovettura targata CO B99913 si trovasse
il DUTOIT, atteso che nell’atto di querela presentata dalla p.o. Minervino Grazia
non conosceva né gli estremi anagrafici delle persone che avrebbero prestato
soccorso né quelli del conducente, l’imputato è stato identificato dai carabinieri
però non se ne evincono le modalità.
Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge per la mancata
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN DIRITTO.
I motivi esposti, di cui il primo non consentito in sede di legittimità, ed il secondo
manifestamente infondato, comportano la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.
Ricorda preliminarmente il collegio, in punto di connotati dei vizi di motivazione
deducibili in sede di legittimità ex articolo 606, comma 1, lettera e, cod. proc.
peny che è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella prospettazione di
una diversa lettura del contesto probatorio, in quanto la Cassazione non è
giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che
delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire – nell’ambito di un
controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se
questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano
dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se
nell’interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le
regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in
tema di valutazione delle prove; in modo da fornire la giustificazione razionale
della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez.
Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. I, 4 novembre 1999, n. 12496): il vizio
di motivazione denunciabile ex art. 606, comma I, lettera e) non può cioè
consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio
ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass, pen., sez. V, 4 ottobre 2004,
n.45420),’ ma deve essere volto a censurare l’inesistenza di un plausibile e

vi sono prove dirette per dimostrare il suo coinvolgimento nella vicenda. Non è

.;

coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo
dal giudicante.
Dunque, con riferimento al primo motivo, il Tribunale ha, invero, indicato con
puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a
fondamento della decisione adottata, confutando, in maniera analitica,
astrattamente persuasiva e scevra da vizi logici, la diversa valutazione delle
risultanze istruttorie prospettata dalla difesa con i motivi del gravame di merito,
precisando, quanto alla censura relativa ad un vizio nella individuazione della
dei Carabinieri di Trinitapoli, ha dichiarato che l’imputato fu identificato come
autore del reato in quanto fu visto dall’appuntato D’Ambra alla guida
dell’autovettura mentre si allontanava dal luogo del sinistro subito dopo
l’investimento; che il D’Ambra conosceva personalmente il DUTOIT.
Quanto al secondo motivo il ricorrente cade in un evidente errore di calcolo nel
determinare il termine di prescrizione del reato alla data del 15.05.2011,
antecedente alla pronuncia del Tribunale in sede di appello. Difatti, il reato è
stato commesso in data 15.11.2003, ad esso si applica il termine prescrizionale,
comprensivo delle interruzioni, di anni sette e mesi sei (indipendentemente
dall’applicare la disposizione dell’art. 157 cod. pen. prima o dopo l’entrata in
vigore della novella di cui all’art. 251/2005), e si perviene alla data del
15.05.2011 cui va aggiunto il periodo di un anno per le sospensioni e, quindi, la
data finale è quella del 15.05.2012, successiva alla pronuncia della sentenza di
appello.
Se è pur vero che allo stato il termine di prescrizione è perento, la manifesta
inammissibilità del ricorso non consente, con il formarsi di un valido rapporto
processuale, di rilevare la prescrizione del reato nelle more intervenuta.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente ( v. sentenza
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.186), consegue la condanna del medesimo al
pagamento delle spese del procedimento e dì una somma, che congruamente si
determina in C 1000,00 (mille), in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della “a di C 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 14 novembre 2014.

persona dell’imputato, che il m.11o Ruotolo Roberto, comandante della stazione

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