Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46 del 10/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 46 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PESCARA
nei confronti di:
CAPPOLA FERNANDA N. IL 17/11/1961
CELLI VICTOR TONY N. IL 17/08/1952
CONSORTE RAFFAELLO N. IL 11/02/1967
COSTANZI GIANFRANCO N. IL 23/02/1946
CUTARELLA ROCCO N. IL 26/04/1954
DE FEUDIS LUCREZIA N. IL 07/08/1954
DI IORIO GIANCARLO N. IL 25/07/1960
DI LORENZO MARGHERITA N. IL 06/02/1955
DI ROCCO CESINARO PAOLA N. IL 06/02/1951
FORTUNATO VALTERIO N. IL 20/11/1958
FRATTAROLI CLAUDIO N. IL 20/03/1955
LEZZERINI LUIGI N. IL 25/08/1944
LUPI VINCENZINO N. IL 30/11/1953
NATALE DONATO N. IL 15/07/1952
ORCADINI GRAZIELLA N. IL 10/04/1955
PRATO RITA N. IL 18/02/1952
RAMUNDO MARISA N. IL 14/04/1958
RANUCCI RINALDO N. IL 17/01/1953
RONGIONE ROBERTO N. IL 19/06/1951
SARRA CINZIA N. IL 13/02/1956
SCASSA CARLO N. IL 14/03/1956
SCASSA ENRICO N. IL 19/04/1953
SERGIACOMO LUCIANO N. IL 19/08/1948
TRACCHIA NICOLINA N. IL 11/11/1943
YOUNES ALI N. IL 10/05/1966
ZACCARDI CHIARA MARIA RITA N. IL 02/10/1955
ACERBO VINCENZO N. IL 17/10/1955
AGAMENNONE ENZO N. IL 01/01/1944
CAFARELLI BRUNA N. IL 28/04/1960
CANALE FABRIZIO N. IL 30/11/1965

Data Udienza: 10/09/2013

avverso la sentenza n. 73/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PESCARA, del 15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. I -C11..43 LJ Q.rQ
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

YokAA-444e.
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CARDONE FIORELLA N. IL 21/04/1965
CARTA GABRIELE N. IL 18/08/1950
DE LUCA SANDRO N. IL 07/07/1946
GIZZARELLI ALFIERO N. IL 02/09/1954
MERLA VITALONE AURELIO N. IL 02/08/1957
OLIVIERI LUIGI N. IL 07/11/1956
POLZETTI MARGIOTTI MARIO N. IL 17/04/1940
TRAVAGLINI STEFANIA N. IL 15/05/1958
TROIANO ADRIANA N. IL 14/03/1945
VENTA CARMEN N. IL 16/07/1958
ZANNA ANGELA N. IL 03/01/1958

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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di
Pescara ha dichiarato non luogo a procedere – per quello che in questa
sede rileva – nei confronti degli odierni imputati (tutti del delitto di cui
all’art. 640, comma 2, c.p., come da dettagliate contestazioni in atti)
perché il fatto non sussiste.
1.1. Secondo la contestazione, gli imputati, tutti in servizio, a vario

titolo, presso l’A.S.L. di Pescara, avrebbero indebitamente percepito i
gettoni di presenza presso le Commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile presso l’A.S.L. territoriale (delle quali tutti avevano
fatto parte, alcuni come Presidenti, alcuni come segretari, alcuni quali
componenti), per ciascuna seduta avvenuta in orario di servizio, in
violazione dell’art. 2 della Legge regionale Abruzzo n. 76 del 1992, che
riconosce tale remunerazione soltanto quando l’attività prestata nelle
predette commissioni venga espletata al di fuori del normale orario di
lavoro.
1.2.

Su concorde richiesta del P.M. di udienza, il G.U.P. aveva

prosciolto tutti gli imputati per insussistenza del fatto, osservando che
in sede disciplinare erano già stati esclusi comportamenti dolosi o
colposi, che non poteva dirsi provato che gli imputati avessero
partecipato alle sedute delle predette Commissioni nel normale orario
di lavoro, che comunque i dirigenti hanno un orario di lavoro flessibile;
infine, che mancavano i necessari raggiri ed artifizi finalizzati
all’induzione in errore dell’ente, avendo gli imputati ritualmente
indicato gli orari di lavoro presso l’ASL e contestualmente fatto rilevare
la propria presenza in seno alle Commissioni de quibus.
2.

Contro il predetto provvedimento ha proposto ricorso per

cassazione il P.M. territoriale (in persona di magistrato fisicamente
diverso da quello che aveva partecipato all’udienza preliminare),
deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente__
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1,
disp. att. c.p.p.:

,

I – violazione ed errata applicazione dell’art. 640, comma 2, c.p.
(lamentando in particolare, che non tutti gli imputati avevano qualifica
dirigenziale e conseguentemente orario di lavoro flessibile; che non era
stato da nessuno timbrato il cartellino di uscita, come sarebbe stato
doveroso, una volta interrotta la ordinaria prestazione di lavoro, onde
poter partecipare alle sedute delle Commissioni

de quibus;

che

nessuno ha restituito il compenso percepito indebitamente come

consapevolezza dell’indebita percezione).

3. Hanno depositato memorie, tutti chiedendo la declaratoria di
inammissibilità od il rigetto del ricorso:
– l’avv. Giuseppe Bruno per gli imputati CAFARELLI BRUNA, DE
FEUDIS LUCREZIA, POLZETTI MARGIOTTI MARIO, SCASSA ENRICO;
– l’avv. Massimo Galasso per gli imputati CANALE FABRIZIO, PRATO
RITA, SARRA CINZIA;
– l’avv. Mercurio Galasso per l’imputata RAMUNDO MARISA;
– l’avv. Tommaso Marchese per l’imputato DI IORIO GIANCARLO;
– l’avv. Maria Perfelice per l’imputato RONGIONE ROBERTO;
– l’avv. Marco Zanna per le imputate TRAVAGLINI STEFANIA e
ZANNA ANGELA.

4.

All’odierna udienza pubblica, le parti presenti (in dettaglio

costituite come da verbale in atti) hanno concluso come da epigrafe, ed
il collegio ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante
lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in toto infondato.

1. Numerosi imputati hanno sollevato in memoria l’eccezione di
difetto di legittimazione al ricorso del P.M., sia per avere il P.M. di
udienza concluso nel senso del proscioglimento per insussistenza del
fatto, sia perché il P.M. ricorrente non avrebbe documentato il rilascio
di delega ad hoc da parte del Procuratore della Repubblica.

2

gettone di presenza; che tutti avevano volontarietà e piena

Entrambe le eccezioni sono, peraltro, infondate.

1.1. Questa Corte Suprema ha già chiarito, anche recentemente,
che il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore
generale presso la corte d’appello possono proporre impugnazione
indipendentemente dal tenore delle conclusioni formulate in udienza dal
rappresentante del pubblico ministero e anche avverso la decisione che

le abbia eventualmente accolte, perché l’interesse della parte pubblica
all’impugnazione attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena
conoscenza del provvedimento e in base a una valutazione complessiva,
in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia (per tutte,
Sez. II, sentenza n. 142 del 28 settembre 2011 – 10 gennaio 2012, CED
Cass. n. 251763).

1.2.

Deve, inoltre, rilevarsi che l’ufficio del procuratore della

Repubblica si incarna in tutti i suoi componenti, senza che occorra,
verso i terzi, una formale delega del titolare (salva la responsabilità
disciplinare del sostituto che non abbia osservato le direttive ad hoc del
procuratore).
Ne consegue che anche il sostituto procuratore della Repubblica non
espressamente delegato dal capo dell’ufficio è legittimato
all’impugnazione; d’altro canto, la delega all’impugnazione costituisce
atto interno all’ufficio di cui va presunta l’esistenza, e l’imputato non
ha, pertanto, titolo per dolersi della sua assenza (Cass. pen., sez. VI,
sentenza n. 5416 del 27 marzo – 11 maggio 1995, CED Cass. n.
201820; sez. I, sentenza n. 745 dell’8 gennaio – 3 febbraio 1997, CED
cass. n. 206667; sez. V, sentenza n. 7636 del 12 dicembre 2006 – 23
febbraio 2007, CED Cass. n. 236514).
Né tale affermazione può ritenersi contraddetta dalla disciplina
dettata dall’art. 570 c.p.p., poiché appare evidente che detta
disposizione mira ad accrescere, non a limitare, i poteri di
rappresentanza del pubblico ministero che abbia presentato le
conclusioni, conferendogli una propria legittimazione all’impugnazione
che resta dilatata ad ogni possibile soluzione e non vincolata alle

3

,

conclusioni assunte, ma non impedisce che l’impugnazione sia
presentata da altro sostituto (Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 18357
del 7 febbraio – 17 aprile 2003, CED Cass. n. 227236).
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:

«Il sostituto procuratore che non sia stato pubblico ministero
d’udienza e non sia stato esplicitamente delegato dal Procuratore della

occorrendo, verso i terzi, una formale delega del titolare, che
costituisce atto interno all’ufficio di cui va presunta l’esistenza, e della
cui assenza l’imputato non ha legittimazione a dolersi; resta salva
l’eventuale responsabilità disciplinare del sostituto che non abbia
osservato le direttive ad hoc del procuratore)».
1.2.1. Appaiono, pertanto, evidenti, anche con riguardo al caso di
specie, ad un tempo, la non necessità della documentazione del rilascio
di una formale delega all’impugnazione in favore del sostituto diverso d
quello che abbia svolto funzioni di P.M. di udienza, e la carenza di
legittimazione degli imputati a formulare doglianze in argomento.

2. Il ricorso del P.M. territoriale è infondato.

2.1. Secondo la contestazione, gli imputati, con raggiri ed artifizi
consistiti nell’attestare contemporaneamente e falsamente la propria
presenza sia in ufficio che presso la Commissione invalidi civili della
A.S.L. di Pescara di cui erano, a vario titolo, componenti, ed in tal
modo inducendo in errore l’amministrazione di appartenenza, si
sarebbero procurati l’ingiusto profitto consistente nella indebita
percezione del gettone di presenza previsto per la partecipazione a
ciascuna seduta della Commissione, cui non avrebbero avuto diritto
qualora la presenza a dette sedute fosse avvenuta – come verificatsi
– durante l’orario di servizio.

4

Repubblica può legittimamente proporre l’impugnazione, non

2.2. Così riepilogate l’imputazione, appare evidente la non attinenza
alla concreta fattispecie di alcune delle doglianze del P.M. ricorrente:
– se le sedute avvenivano (come contestato) in sede durante l’orario
di lavoro, non era dovuta la timbratura del cartellino per attestare
l’uscita;
– peraltro, nulla documenta che gli imputati si allontanassero
fisicamente dal luogo di lavoro per partecipare alle sedute de quibus

potrebbe valutarsi l’illegittimità della percezione della retribuzione per
l’ordinaria attività di lavoro (non contestata), non certo della
percezione del gettone di presenza;
– del tutto irrilevante è la mancata restituzione dei gettoni di
presenza in ipotesi indebitamente percepiti: in realtà, se essi sono stati
percepiti per effetto di raggiri ed artifizi che abbiano indotto in errore
l’amministrazione sulla necessità della loro corresponsione, la
restituzione non farebbe venir meno il reato (già consumato all’atto
della percezione), al più attenuandolo; se, al contrario, i gettoni di
presenza furono erroneamente corrisposti dall’amministrazione, la
mancata restituzione di quanto indebitamente percepito non è da sola
sufficiente ad integrare la contestata truffa, ferma restando la
possibilità di agire per la restituzione dell’indebito.

2.3.

Deve convenirsi con il P.M. ricorrente sull’erroneità

dell’affermazione (f. 90 della sentenza impugnata) che « non risulta
provata la circostanza secondo cui gli imputati (…) avessero
partecipato alle Commisioni per l’invalidità civile nel loro “normale
orario di lavoro»: ciò è, infatti, dimostrato dagli acquisiti cartellini.

2.4. Tuttavia, nulla dimostra che i gettoni di presenza de quibus
siano stati percepiti su domanda degli interessati (che lo stesso P.M.
non documenta, ammettendo anzi che essi non furono richiesti); né
può ritenersi documentata la non genuinità delle “timbrature” dei
cartellini di entrata ed uscita (lo stesso P.M. territoriale non ha, in
proposito, mosso contestazioni), o comunque che gli imputati si
allontanassero abusivamente dal luogo di lavoro per partecipare

5

(ma ciò non era neanche contestato), e, comunque, in tal caso

sedute della Commissione (che sembra di comprendere si svolgessero
in sede); in tale ultimo caso, comunque, l’ingiusto profitto realizzato
dagli imputati sarebbe – come già chiarito nel § 2.2. di queste
Considerazioni in diritto – diverso da quello ipotizzato nella
contestazione.

2.5. Come osservato dalla sentenza impugnata, ed in difetto della

fattuale, deve ritenersi che, nel caso di specie, nessun raggiro od
artificio addebitabile agli imputati abbia provocato l’errore in cui è
incorsa l’amministrazione, che ha indebitamente liquidato gettoni di
presenza non dovuti (svolgendosi le sedute della Commissione de qua
durante l’ordinario orario di lavoro) per un proprio errore non
provocato da condotte maliziose altrui.
Gli imputati «hanno ritualmente indicato gli orari lavorativi presso
l’A.S.L. e contestualmente hanno fatto rilevare la loro presenza in seno
alle Commissioni per l’invalidità civile>>,

senza ricorrere a false

attestazioni (non contestate e neanche diversamente documentate dal
P.M. ricorrente); il compenso per la partecipazione alle sedute delle
predette Commissioni non era loro dovuto, ed è stato loro
indebitamente corrisposto, ma non come conseguenza di condotte ad
essi riferibili, atte ad indurre l’amministrazione nel predetto errore, e
quindi ad integrare, sotto il profilo della materialità, il reato contestato.
Ciò esonera da ulteriori rilievi in tema di elemento psicologico.

3. Il ricorso è, pertanto, infondato e va integralmente rigettato

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 10 settembre 2013

Il C nsigliere estensore

Il Presidente

documentazione, da parte del P.M. ricorrente, di una diversa situazione

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